Ordinanza n. 232/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1983 · relatore Antonio La Pergola
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 437 del
codice penale (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli
infortuni sul lavoro) promosso con ordinanza emessa 1'11 marzo 1980 dal
Giudice istruttore del Tribunale di Rieti nel procedimento penale a
carico di Busso Alberto ed altra, iscritta al n. 284 del registro
ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 159 del 1980;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1983 il Giudice
relatore Antonio La Pergola.
Ritenuto che il Giudice istruttore presso il Tribunale di Rieti ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 437 del
codice penale in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost.: si assume,
precisamente, che detta statuizione, la quale configura il reato di
rimozione od omissione dolosa di cautele contro gli infortuni sul
lavoro, non prevede cautele contro il rischio scaturente dalle malattie
professionali, laddove la sicurezza e l'incolumità dell'ambiente di
lavoro andavano tutelate ad egual titolo nei confronti delle cause
traumatiche, che determinano gli infortuni, e delle tecnopatie;
che la violazione degli invocati precetti costituzionali
discenderebbe dunque dall'aver la vigente formulazione dell'art. 437
c.p. irrazionalmente discriminato:
a) fra i lavoratori rispettivamente esposti al rischio degli
infortuni e delle malattie, di guisa che solo i primi assumono la
qualità di soggetti passivi del reato ivi configurato, e solo le
relative associazioni sindacali sono poste in grado di tutelare nel
procedimento penale gli interessi civili della parte offesa dal reato;
b) fra gli imprenditori esercenti le lavorazioni esposte al rischio
degli infortuni e gli esercenti delle altre, esposte al rischio delle
malattie professionali, nel senso che soltanto i primi vengono in
considerazione come possibili autori dell'illecito penale;
ritenuto che in giudizio ha spiegato intervento, per il tramite
dell'Avvocatura Generale dello Stato, il Presidente del Consiglio dei
ministri; che l'Avvocatura, prima ancora di dedurre l'infondatezza,
eccepisce l'irrilevanza della questione, prospettata, essa dice, in
relazione ad un'ipotesi, quella del rischio delle malattie
professionali, che lo stesso giudice a quo ritiene esclusa dall'ambito
della previsione incriminatrice applicabile nella specie;
considerato che la statuizione in esame viene censurata
sull'assunto che essa non tutela il rischio della malattia insieme con
quello dell'infortunio professionale, sebbene l'eguale trattamento
delle due ipotesi risponda al criterio della piena e razionale tutela
dell'ambiente di lavoro e sia stato disposto in altra normativa; che,
così formulata, la questione è tuttavia inammissibile, anche a
prescindere dalle osservazioni svolte in punto di rilevanza
dall'Avvocatura, per l'assorbente considerazione che alla Corte si
chiede una pronuncia dalla quale scaturirebbe una nuova fattispecie
penale, la cui previsione è invece riservata al legislatore, in forza
del fondamentale precetto dell'art. 25 Cost.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 437 del codice penale, sollevata
in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. dal Giudice istruttore presso il
Tribunale di Rieti con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO REALE
- BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA
PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte