Ordinanza n. 232/1985
Questione dichiarata infondata · depositata il 14/10/1985 · relatore Alberto Malagugini
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 9legge 317/1967
usata come parametro
citata
- art. 22legge 689/1981
- art. 23legge 689/1981
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 9 legge 3
maggio 1967, n. 317 e 8 legge 24 dicembre 1975, n. 706 (termine per la
proposizione dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione che
irroga una sanzione amministrativa per le violazioni depenalizzate),
promosso con ordinanza emessa il 15 marzo 1979 dal Pretore di Nardò
nel procedimento civile vertente tra Gallo Aldo e Amministrazione Poste
e Telegrafi, iscritta al n. 452 del registro ordinanze 1979 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 210 dell'anno
1979.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 26 giugno 1985 il Giudice
relatore Alberto Malagugini.
Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il Pretore di
Nardò - sul presupposto interpretativo che il termine fissato dagli
artt. 9, quarto comma, della legge 3 maggio 1967, n. 317 e 8, sesto
comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706 per la proposizione
dell'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione con cui si irrogano le
sanzioni amministrative per le violazioni depenalizzate con le predette
leggi, sia ordinatorio e non perentorio - dubita della legittimità
costituzionale di tali disposizioni, assumendo: a) che il pregiudizio
alla certezza dei rapporti giuridici conseguente all'ordinatorietà del
termine implicherebbe per l'opponente una situazione deteriore rispetto
a chi è assoggettato ad un termine perentorio e comprometterebbe il
buon andamento della P.A. - con ciò violando gli artt. 3 e 97 Cost. -;
b) che l'ordinatorietà del termine comporterebbe inoltre, per ragioni
che peraltro l'ordinanza non chiarisce, una lesione dei principi di cui
agli artt. 24, 102 e 113 Cost..
Considerato che il termine per l'opposizione, coincidente con
quello assegnato nell'ingiunzione per il pagamento, è in
giurisprudenza e dottrina pacificamente ritenuto perentorio,
trattandosi di un termine di natura processuale, preordinato
all'esercizio di un diritto d'impugnazione;
che nello stesso senso si è pronunciata questa Corte con la
sentenza n. 32 del 1970;
che la medesima natura ha, del resto, l'analogo termine previsto
per l'opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento delle
sanzioni amministrative dall'art. 22 della legge 24 novembre 1981, n.
689, per il quale è espressamente sancita l'inammissibilità
dell'opposizione proposta oltre il termine medesimo (art. 23, primo
comma, l. cit.);
che pertanto, essendo la questione sollevata fondata su un
presupposto palesemente erroneo, essa va dichiarata manifestamente
infondata.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 9, quarto comma, della legge 3 maggio 1967,
n. 317 e 8, sesto comma, della legge 24 dicembre 1975, n. 706,
sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 97, 102 e 113 Cost. dal
Pretore di Nardò con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1985.
F.to: GUGLIELMO ROEHRSSEN - ORONZO
REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI -
ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN -
ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
FRANCESCO GRECO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte