Ordinanza n. 232/1997
Questione dichiarata infondata · depositata il 04/07/1997 · relatore Riccardo Chieppa
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 39legge 724/1994
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale del capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), come modificato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), promosso
con ordinanza emessa il 29 giugno 1996 dal pretore di Vallo della
Lucania, sezione distaccata di Pisciotta, nel procedimento penale a
carico di Tomei Biagio, iscritta al n. 1372 del registro ordinanze
1996 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 4,
prima serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1997 il giudice
relatore Riccardo Chieppa;
Ritenuto che il pretore di Vallo della Lucania, sezione distaccata
di Pisciotta, ha sollevato, con ordinanza emessa il 29 giugno 1996,
questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3
della Costituzione, delle disposizioni di cui al capo IV della legge
28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), come modificato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), nella
parte in cui non consentono di potere fruire del beneficio del
condono edilizio a colui il quale abbia spontaneamente provveduto
alla riduzione in pristino, demolendo la costruzione abusiva;
che, a parere del giudice a quo la causa estintiva dell'illecito
penale non opererebbe in favore di colui che, tenendo una condotta
meno censurabile rispetto a chi sia rimasto inerte di fronte alla
realizzazione del manufatto abusivo, abbia sua sponte demolito la
costruzione di cui all'illecito edilizio: dando così luogo alla
disparità di trattamento affetta da irragionevolezza, tale da
impingere nella violazione dell'art. 3 della Costituzione;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata.
Considerato che la questione, nei termini in cui viene sollevata,
ha già formato oggetto di esame da parte della Corte con pronunzia
di manifesta infondatezza (ordinanza n. 137 del 1996) e, per quanto
attiene al sistema del condono edilizio di cui alla legge n. 47 del
1985, con pronunce di non fondatezza (sentenze n. 369 del 1988 e n.
167 del 1989);
che è stato in particolare chiarito che l'avvenuta demolizione
del manufatto abusivamente realizzato non impedisce l'estinzione del
reato, poiché non è ostativa alla facoltà da parte del
responsabile dell'abuso di presentare comunque la domanda di
condono-sanatoria;
che l'ordinanza in epigrafe non introduce profili o argomenti
nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte o, comunque,
suscettibili di indurre a diverso avviso, sicché la questione va
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale delle disposizioni di cui al capo IV della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie), come modificato dall'art. 39 della legge 23 dicembre 1994,
n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica),
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal pretore
di Vallo della Lucania, sezione distaccata di Pisciotta, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 giugno 1997.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Chieppa
Il cancelliere: Malvica
Depositata in cancelleria il 4 luglio 1997.
Il cancelliere: Malvica
ECLI:IT:COST:1997:232 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte