Corte costituzionale

Ordinanza n. 233/1976

Altra decisione · depositata il 24/11/1976 · relatore Vincenzo Trimarchi

Norme in gioco

applicata al caso

  • art. 2legge 18/1957

citata

  • art. 3legge 18/1957
  • art. 46d.P.R. 639/1970
  • art. 7legge 533/1973

Epigrafe

ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge

5 febbraio 1957, n. 18 (modifiche dei termini nei procedimenti

amministrativi per l'attuazione delle disposizioni in materia di

previdenza sociale e per i relativi ricorsi all'autorità giudiziaria),

promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1974 dal pretore di Palermo

nel procedimento di lavoro tra Bruscemi Brigida e l'Istituto nazionale

della previdenza sociale, iscritta al n. 341 del registro ordinanze

1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 265

dell'anno 1974.

Visti l'atto di costituzione dell'Istituto di Previdenza Sociale e

l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri.

Udito nell'udienza pubblica del 27 ottobre 1976 il Giudice relatore

Vincenzo Michele Trimarchi.

Udito il sostituto avvocato generale dello Stato Renato Carafa, per

il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che con l'ordinanza indicata in epigrafe il pretore di

Palermo ha sollevato la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 2 della legge 5 febbraio 1957, n. 18, in riferimento all'art.

3, comma primo, della Costituzione.

Considerato che, come risulta dagli atti, la Bruscemi ha avanzato

domanda di pensione di invalidità sotto la data del 30 aprile 1970;

che l'INPS, sede di Palermo, ha respinto la domanda sotto la data del 2

agosto 1971; che il 15 settembre dello stesso anno la Bruscemi, a mezzo

dell'Istituto di patronato, assumendo che i termini di legge erano

trascorsi senza alcuna decisione, ha proposto ricorso al Comitato

provinciale; e che il procedimento è continuato in sede amministrativa

sino al rigetto dell'istanza da parte del Comitato di vigilanza della

gestione speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni;

che con ricorso del 15 dicembre 1973 la Bruscemi ha convenuto

davanti al pretore di Palermo quale giudice del lavoro l'INPS onde

ottenere la pensione di invalidità dalla data di presentazione della

domanda con gli interessi di legge;

che il pretore di Palermo in punto di rilevanza si è limitato a

ritenere che il giudizio davanti a lui pendente non avrebbe potuto

essere definito indipendentemente dalla risoluzione della questione

sollevata e non si è posto il problema se nella specie fosse

effettivamente applicabile la norma denunciata ovvero il combinato

disposto degli artt. 46, commi settimo e ottavo e 47, comma quarto del

d.P.R. 30 aprile 1970, n.639, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica n. 277 dell'anno 1970, ed entrato in vigore sotto

quest'ultima data;

che ancor prima della proposizione della questione è parimenti

entrato in vigore l'art. 7 della legge 11 agosto 1973, n. 533;

che, pertanto, si appalesa necessario un congruo esame della

rilevanza della sollevata questione di costituzionalità.

Dispositivo

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

ordina la restituzione degli atti al pretore di Palermo.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,

Palazzo della Consulta, il 12 novembre 1976.

F.to: PAOLO ROSSI - LUIGI OGGIONI -

ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI -

ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE

TRIMARCHI - NICOLA REALE - LEONETTO

AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO

VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE

ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO -

LEOPOLDO ELIA.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

ECLI:IT:COST:1976:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte