Ordinanza n. 233/1982
Altra decisione · depositata il 22/12/1982 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 47Accertamento imposte sui redditi
- art. 46Accertamento imposte sui redditi
- art. 3legge 882/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 9,
comma ultimo, 12, comma quarto, 46, comma primo, 47, comma primo, e 54,
comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi), promossi con le
seguenti ordinanze:
1) Ordinanza emessa il 18 aprile 1978 dalla Commissione tributaria
di secondo grado di Cremona sul ricorso proposto da Grasselli Antonio,
iscritta al n. 508 del registro ordinanze 1978 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17 del 17 gennaio 1979;
2) sette ordinanze emesse, una il 13 ottobre, cinque il 10 novembre
e l'ultima il 24 novembre 1980, dalla Commissione tributaria di primo
grado di Torino, sui ricorsi proposti da Cerutti Elsa, le prime due, da
Bonetto Lorenzo, la terza e la quarta, dalla s.n.c. B.D.C., la quinta,
dalla s.d.f. C.A.M.P., la sesta, e da Passarella Fabio la settima,
iscritte, rispettivamente, ai nn. da 249 a 254 e 455 del registro
ordinanze 1981, e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
le prime sei al n. 255 del 16 settembre e la settima al n. 290 del 21
ottobre 1981;
3) ordinanza emessa il 7 novembre 1980 dalla Commissione tributaria
di primo grado di Ancona sui ricorsi riuniti proposti dalla Ditta F.lli
Livio e Fiorenzo Brunelli, iscritta al n. 677 del registro ordinanze
1981 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26 del
27 gennaio 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocato generale dello Stato;
udito nell'udienza pubblica del 1 dicembre 1982 il Giudice relatore
Antonino De Stefano;
udito l'avvocato dello Stato Carlo Salimei per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe sono state sollevate:
a) dalla Commissione tributaria di secondo grado di Cremona e dalla
Commissione tributaria di primo grado di Ancona, questione di
legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, degli artt. 9, comma ultimo, 12, comma quarto, e 47,
comma primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (Disposizioni comuni
in materia di accertamento delle imposte sui redditi) in quanto
comminano, a carico del sostituto d'imposta che abbia presentato la
dichiarazione di cui all'art. 7, comma primo, dello stesso decreto
legislativo, ad ufficio diverso da quello competente, quando la
dichiarazione pervenga a quest'ultimo più di un mese dopo la scadenza
del termine, le stesse pene pecuniarie previste a carico di chi ometta
del tutto la presentazione della dichiarazione o la presenti con più
di un mese di ritardo;
b) dalla Commissione tributaria di primo grado di Torino, questioni
di legittimità costituzionale sostanzialmente analoghe a quella
proposta dalle Commissioni tributarie di Cremona e Ancona, ma
formulate, in tutte le ordinanze, in riferimento, oltre che all'art. 3,
agli artt. 76 e 77, comma primo, della Costituzione, "tenuto presente
il disposto dell'art. 10, n. 11, della legge delega 9 ottobre 1971, n.
825", nonché, nelle prime sei ordinanze, nei confronti, oltre che
dell'art. 47, comma primo, degli artt. 46, comma primo, e 54, comma
primo, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, mentre con la settima
ordinanza viene impugnato il solo art. 46, comma primo, e con riguardo,
altresì, alle sanzioni previste per dichiarazioni presentate ad uffici
non competenti, ma, nelle prime sei ordinanze in riferimento alla
dichiarazione del sostituto d'imposta di cui all'art. 7, comma primo,
del d.P.R. n. 600 del 1973, nella settima in relazione alla
dichiarazione, di cui all'art. 1 dello stesso decreto legislativo, del
soggetto passivo d'imposta.
Considerato che i giudizi possono essere riuniti, stante la
identità, o la stretta connessione, delle sollevate questioni;
che successivamente alle indicate ordinanze di rimessione è
entrata in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 882 (Sanatoria di
irregolarità formali e di minori infrazioni in materia tributaria), la
quale, agli articoli 3, comma primo, n. 2 e 4, comma primo, n. 1,
rispettivamente dispone che:
a) le dichiarazioni di cui al titolo I del d.P.R. n. 600 del 1973,
considerate omesse perché pervenute all'ufficio competente oltre i
termini previsti dalla legge, sono considerate valide, a condizione che
siano state presentate, anche ad ufficio incompetente, entro il 31
agosto 1980;
b) per le dichiarazioni suddette non si applicano le pene
pecuniarie previste dall'art. 46, primo comma, e dall'art. 47, primo
comma, del d.P.R. n. 600 del 1973;
che i giudizi a quibus - come viene precisato nelle ordinanze di
rimessione - vertono sulle sanzioni applicate, ai sensi dell'art. 47,
comma primo, e (in uno dei giudizi) dell'art. 46, comma primo, del
suddetto decreto legislativo, per l'avvenuta presentazione delle
dichiarazioni di sostituti d'imposta (e, in un caso, di un soggetto
passivo), ad uffici incompetenti;
che, di conseguenza, si rende necessario, come richiesto anche
dall'Avvocatura dello Stato, restituire gli atti alle Commissioni
tributarie sopra indicate, perché accertino, alla stregua della
sopravvenuta normativa, se le questioni sollevate siano tuttora
rilevanti.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi relativi alle ordinanze n. 508 R.O. 1978, da 249
a 254, 455 e 677 RO. 1981;
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributane
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte