Ordinanza n. 233/1987
Altra decisione · depositata il 17/06/1987 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 8legge 1578/1933
citata
- art. 1legge 1578/1933
- art. 5legge 406/1985
- art. 8legge 36/1934
- art. 1legge 406/1985
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 128 del codice
di procedura penale e 8 del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578
(Ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore), promossi
con ordinanze emesse il 29 marzo 1985 (n. 13 ordinanze) e il 7 giugno
1985 (n. 5 ordinanze) dal Tribunale di Lanusei, iscritte ai nn. 475,
476, 477, 478 e 479 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 178, 179,
180, 181, 182, 183, 184, 185, 377, 378, 379, 380 e 381 del registro
ordinanze 1986 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 291 bis dell'anno 1985 e nn. 30 e 41, l_ serie speciale, dell'anno
1986.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nell'udienza pubblica del 5 maggio 1987 il Giudice relatore
Giovanni Conso;
udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio per il Presidente del
Consiglio dei ministri.
Ritenuto che il Tribunale di Lanusei, con diciotto ordinanze di
identico contenuto, tredici emesse il 29 marzo 1985 e cinque emesse
il 7 giugno 1985, nel corso di altrettanti procedimenti d'appello
instaurati dal Procuratore della Repubblica deducendo la nullità
assoluta di altrettante sentenze che erano state emesse dal Pretore
di Tortoli dopo aver nominato quale difensore d'ufficio un praticante
procuratore "come tale sfornito di capacità tecnica", ha denunciato,
in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, l'illegittimità
dell'art. 128, terzo comma, del codice di procedura penale e
dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578,
convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n. 36,
"nella parte in cui escludono che l'imputato nel giudizio pretorile
possa essere assistito da un difensore d'ufficio che sia praticante
procuratore legale e che il praticante procuratore legale possa
presentare la dichiarazione d'impugnazione";
e che in tutti i giudizi è intervenuto il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate non fondate;
considerato che tutti i giudizi concernono identiche questioni e
vanno, quindi, riuniti;
e che, successivamente alla pronuncia delle ordinanze di
rimessione, è entrata in vigore la legge 24 luglio 1985, n. 406
(Modifiche alla disciplina del patrocinio davanti alle preture e
degli esami per la professione di procuratore legale), il cui art. 1,
sostitutivo dell'art. 8 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n.
1578, convertito, con modificazioni, nella legge 22 gennaio 1934, n.
36, e successive modificazioni, stabilisce al secondo comma che i
praticanti procuratori, dopo un anno dall'iscrizione in un registro
speciale tenuto dal consiglio dell'ordine degli avvocati e dei
procuratori presso il tribunale nel cui circondario hanno la
residenza "possono essere nominati difensori d'ufficio, esercitare le
funzioni di pubblico ministero e proporre dichiarazione di
impugnazione sia come difensori sia come rappresentanti del pubblico
ministero, avanti alle preture del distretto nel quale è compreso
l'ordine circondariale che ha la tenuta del registro suddetto";
e che l'art. 5 della stessa legge 24 luglio 1985, n. 406. consente
a coloro "che, alla data di entrata in vigore della presente legge,
sono inseriti nel registro speciale di cui all'art. 8 del regio
decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito in legge, con
modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive
modificazioni", di "esercitare, con effetto immediato, le funzioni di
cui al secondo comma dell'art. 8 del decreto stesso, come modificato
dall'art. 1 della presente legge";
che, alla stregua della predetta novazione legislativa, spetta al
Tribunale di Lanusei verificare quali conseguenze il combinato
disposto degli artt. 1, secondo comma, e 5 della legge 24 luglio
1985, n. 406, possa attualmente avere sui processi a quibus sia con
riferimento all'espletamento delle funzioni di difensore d'ufficio
nel giudizio pretorile da parte del praticante procuratore sia con
riferimento alla legittimazione dello stesso a proporre impugnazione.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Lanusei.
Cosi deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo
della Consulta, il 4 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: GRECO
ECLI:IT:COST:1987:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte