Ordinanza n. 233/1995
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/06/1995 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 135Codice penale
- art. 1legge 402/1993
- art. 102legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5
ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale:
ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive) e dell'art. 102,
terzo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al
sistema penale), promosso con ordinanza emessa il 12 novembre 1994
dal Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per i minorenni di
Catania nel procedimento penale a carico di M. C., iscritta al n. 138
del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 11, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Udito nella camera di consiglio del 15 maggio 1995 il Giudice
relatore Giuliano Vassalli;
Ritenuto che il Magistrato di sorveglianza presso il Tribunale per
i minorenni di Catania ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 27
della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 1 della legge
5 ottobre 1993, n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale:
ragguaglio fra pene pecuniarie e pene detentive), nella parte in cui
non modifica il criterio di ragguaglio di cui all'art. 102, terzo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), relativo alla conversione di pene pecuniarie per i soggetti
insolvibili, in ragione di un giorno di libertà controllata per lire
venticinquemila di multa o ammenda, con conseguente sopravvenuta
illegittimità dello stesso art. 102, terzo comma, della legge n. 689
del 1981, in ordine al criterio di ragguaglio ivi previsto;
Considerato che questa Corte, con sentenza n. 440 del 1994,
successiva alla pronuncia dell'ordinanza di rimessione, ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 102, terzo comma, della
legge 24 novembre 1981, n. 689, proprio nella parte in cui stabilisce
che, agli effetti della conversione delle pene pecuniarie non
eseguite per insolvibilità del condannato, il ragguaglio ha luogo
calcolando venticinquemila lire, o frazione di venticinquemila lire,
anziché settantacinquemila lire, o frazione di settantacinquemila
lire, di pena pecuniaria per un giorno di libertà controllata;
e che, pertanto, la questione ora proposta deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge 5 ottobre 1993,
n. 402 (Modifica dell'articolo 135 del codice penale: ragguaglio fra
pene pecuniarie e pene detentive), sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 27 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza
presso il Tribunale per i minorenni di Catania con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente: BALDASSARRE
Il redattore: VASSALLI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 6 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte