Ordinanza n. 233/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/06/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 55d.lgs. 22/1997
usata come parametro
citata
- art. 2Codice penale
- art. 25d.P.R. 915/1982
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto
legislativo 5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive
91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE
sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), promosso con
ordinanza emessa il 27 maggio 1998 dal pretore di Roma, sezione
distaccata di Tivoli, iscritta al n. 692 del registro ordinanze 1998
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 40, prima
serie speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 28 aprile 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 27 maggio 1998, pervenuta a
questa Corte il successivo 7 settembre, il pretore di Roma, sezione
distaccata di Tivoli, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale, in riferimento agli articoli 3, primo e secondo
comma, e 79 della Costituzione, dell'art. 55 del decreto legislativo
5 febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio);
che il remittente premette di trovarsi a giudicare, fra l'altro,
su un'imputazione relativa a condotta già punita come
contravvenzione dall'art. 25, primo comma, del d.P.R. 10 settembre
1982, n. 915 (Attuazione delle direttive CEE n. 75/442 relativa ai
rifiuti, n. 76/403 relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e
n. 78/319 relativa ai rifiuti tossici e nocivi), riguardo alla quale,
a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 22 del 1997, si
sarebbe verificata una ipotesi di successione di leggi penali
disciplinata in generale dall'art. 2 del codice penale;
che peraltro, secondo il giudice a quo esso dovrebbe fare
applicazione dell'art. 55, comma 3, del predetto d.lgs. n. 22 del
1997, a norma del quale "per i procedimenti penali pendenti alla data
di entrata in vigore del presente decreto l'autorità giudiziaria, se
non deve pronunziare decreto di archiviazione o sentenza di
proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti agli enti
indicati al comma 1 (Provincia o comune) ai fini dell'applicazione
delle sanzioni amministrative", disposizione che, a suo avviso, non
si applicherebbe solo ai casi di abolitio criminis ma anche a quelli
di riformulazione della fattispecie, pur sempre penalmente rilevante,
o di nuova determinazione della sanzione penale, come si evincerebbe
dal riferimento a procedimenti penali suscettibili di definizione nel
merito con sentenza di proscioglimento, e dal fatto che altrimenti la
norma sarebbe inutile, in quanto non farebbe che dichiarare effetti
già desumibili dalle norme generali sulla successione di leggi
penali nel tempo;
che, ad avviso del remittente, detta disposizione, in forza della
quale il giudice, non sussistendo i presupposti per il
proscioglimento o l'archiviazione, dovrebbe limitarsi ad una
pronuncia di sostanziale non liquet, trasmettendo gli atti
all'autorità amministrativa, introdurrebbe di fatto,
surrettiziamente, una "forma sui generis di amnistia generalizzata",
al di fuori dei presupposti di competenza e di procedimento stabiliti
dall'art. 79 della Costituzione, che risulterebbe così violato;
che, inoltre, sempre ad avviso del remittente, il richiamo
testuale ai "procedimenti penali", interpretabile nel senso che ci si
riferisca solo ai giudizi ancora pendenti nella fase delle indagini
preliminari, darebbe luogo ad un ulteriore dubbio di
costituzionalità, per violazione dell'art. 3, primo e secondo comma,
della Costituzione, in quanto identiche fattispecie, anche quanto al
tempo di consumazione, riceverebbero diverso trattamento in
dipendenza del fatto casuale che si sia o meno superata la fase delle
indagini preliminari, il che manifesterebbe un vizio di palese
arbitrarietà e disuguaglianza immotivata di trattamento di casi
uguali;
che, a dire del giudice a quo la questione prospettata sarebbe
rilevante perché il giudice sarebbe chiamato a fare applicazione del
citato art. 55, comma 3, sul presupposto che esso si riferisca ai
procedimenti penali in genere, anche dunque a quelli pervenuti nella
fase strettamente processuale, mentre, in diversa ipotesi,
l'esclusione della sua applicazione nella fase processuale
costituisce proprio l'oggetto di una delle specifiche doglianze mosse
con la proposizione della questione medesima;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
concludendo per l'infondatezza della questione, sul rilievo che
l'art. 55 del d.lgs. n. 22 del 1997 fu introdotto per evitare gli
effetti altrimenti derivanti dalla depenalizzazione di talune
fattispecie se non accompagnata dalla previsione di una disciplina
transitoria, e cioè per evitare che le condotte depenalizzate,
tenute nel vigore della legge precedente, non possano essere punite
come illeciti amministrativi.
Considerato che il remittente afferma di dover giudicare su una
condotta costituente ancora reato, in ordine alla quale assume
essersi verificata una successione di leggi penali nel tempo, ma non
indica quale sia la norma sopravvenuta (presumibilmente contenuta
nello stesso decreto legislativo n. 22 del 1997) che prevede tuttora
come reato detta condotta: il che configura già un difetto di
motivazione sulla rilevanza;
che, in ogni modo, il giudice a quo incorre in un manifesto
equivoco là dove attribuisce alla disposizione impugnata - dettata
nell'ambito dell'art. 55 del decreto legislativo, con chiaro ed
univoco riferimento alle ipotesi di depenalizzazione di condotte in
precedenza costituenti reato, e oggi trasformate in illeciti
amministrativi - il significato di imporre al giudice, qualora non
pervenga ad un provvedimento di archiviazione o a una pronuncia di
proscioglimento, di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa
anche nelle ipotesi nelle quali il fatto contestato non costituisca
oggi illecito amministrativo, ma sia tuttora previsto come reato;
che a tale interpretazione, manifestamente erronea ed
irragionevole, prospettata dal remittente non dà alcun conforto il
riferimento della norma a eventuali provvedimenti di archiviazione o
pronunce di proscioglimento adottati dal giudice penale, previsione
con la quale il legislatore ha, all'evidenza, voluto evitare la
rimessione all'autorità amministrativa di contestazioni di illeciti
depenalizzati non aventi consistenza in linea di fatto, mentre negli
altri casi la norma assolve alla funzione di regolare in via
transitoria la successione fra la norma penale e quella che configura
l'illecito amministrativo, evitando che condotte, tenute nel vigore
della norma incriminatrice, e successivamente depenalizzate,
risultino prive di ogni sanzione;
che pertanto in nessun modo si può sostenere l'applicabilità
della disposizione impugnata in ipotesi - come quella che secondo il
remittente ricorrerebbe nella specie - di successione di norme
entrambe incriminatrici, onde difetta palesemente la rilevanza della
questione sollevata;
che, per di più, il giudice a quo solleva una questione in parte
contraddittoria, perché, da un lato, assume l'illegittimità della
norma impugnata per contrasto con l'art. 79 della Costituzione;
dall'altro lato, evocando l'art. 3 della Costituzione sul presupposto
che il richiamo testuale ai "procedimenti penali" comporti
irrragionevolmente l'applicabilità della stessa ai soli procedimenti
nella fase delle indagini, sembra chiederne l'estensione ai
procedimenti, come quello avanti ad esso pendente, prevenuti alla
fase del dibattimento;
che dunque, sotto molteplici profili, e principalmente per
difetto assoluto di rilevanza, la questione sollevata si appalesa
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 55 del decreto legislativo 5
febbraio 1997, n. 22 (Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui
rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CEE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio), sollevata, in riferimento
agli articoli 3, primo e secondo comma, e 79 della Costituzione, dal
pretore di Roma, sezione distaccata di Tivoli, con l'ordinanza in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte