Ordinanza n. 233/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge
7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi),
promossi con ordinanze emesse il 25 maggio, il 9 marzo e il 22 agosto
(n. 3 ordinanze) 2000 dal Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, rispettivamente iscritte ai numeri 709, 749, 750, 751 e
752 del registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica numeri 48 e 50, 1ª serie speciale, dell'anno 2000.
Visto l'atto di costituzione di Michela Giannini, nonché gli
atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale della
Lombardia, su ricorsi per l'annullamento del verbale della
Commissione di esame per l'iscrizione all'albo degli avvocati con cui
erano stati determinati i criteri di correzione e per l'annullamento
del provvedimento di non ammissione dei ricorrenti a sostenere le
prove orali dell'esame di abilitazione alla professione di avvocato,
con cinque ordinanze di identico contenuto, ha sollevato questione di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), in riferimento agli
artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione;
che, secondo il rimettente, l'espressione sintetica
costituita dal voto numerico assegnato in sede di valutazione delle
prove d'esame, considerata sufficiente dalla giurisprudenza del
Consiglio di Stato, non sarebbe idonea ad esprimere le precise
ragioni, fra quelle, svariate, che indurrebbero ad una valutazione
negativa; né potrebbe essere condivisa l'interpretazione dell'art. 3
della legge n. 241 del 1990, nel senso che la motivazione sarebbe
obbligatoria solo per gli atti provvedimentali, non per quelli
valutativi;
che, in definitiva, vengono avanzati dubbi di legittimità
costituzionale riguardo all'interpretazione corrente della norma
citata, che esclude dall'obbligo di puntuale motivazione i giudizi
espressi in sede di valutazione degli esami di abilitazione
professionale, per l'incidenza sui principî di difesa in giudizio, di
tutela giurisdizionale, di imparzialità e buon andamento della
pubblica amministrazione;
che, a tal fine, il giudice a quo chiede alla Corte
costituzionale una "valutazione chiarificatrice", e "in subordine",
ove si ritenga tale interpretazione conforme al dato normativo,
chiede la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma,
in rapporto ai parametri costituzionali indicati;
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio
dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, che richiamandosi all'ordinanza n. 466 del 2000 di questa
Corte, chiede dichiararsi la manifesta inammissibilità della
questione;
che una delle parti ricorrenti davanti al tribunale
amministrativo regionale, Michela Giannini, si è costituita
adducendo l'ammissibilità della questione sollevata, la rilevanza e
la fondatezza nel merito, e confermando, con memoria depositata in
prossimità dell'udienza, che il giudice rimettente non prospetta
semplicemente un dubbio interpretativo, ma dubita della legittimità
costituzionale del diritto vivente, e nel merito, che l'espressione
numerica del giudizio, è priva di contenuto logico e di significato
giuridico.
Considerato che, concernendo le ordinanze identica questione, i
relativi giudizi vanno riuniti;
che questa Corte, con ordinanza n. 466 del 2000, ha già
dichiarato la questione manifestamente inammissibile, perché diretta
in realtà non a risolvere un dubbio di legittimità costituzionale,
ma a ricevere dalla Corte un improprio avallo ad una determinata
interpretazione (attività questa rimessa al giudice di merito),
tanto più che si è in presenza di indirizzi giurisprudenziali non
stabilizzati;
che non si manifestano elementi tali da indurre a diverse
conclusioni, anche se si assiste al consolidarsi della giurisprudenza
nel senso della sufficienza, alla luce dell'art. 3 della legge n. 241
del 1990, del voto numerico;
che il rimettente vorrebbe estendere l'obbligo di motivazione
ai giudizi espressi in sede di valutazione delle prove d'esame per
l'iscrizione all'albo degli avvocati, ma non trae le conseguenze
applicative dell'interpretazione che egli considera conforme ai
parametri costituzionali, deducendo l'esistenza della giurisprudenza
del Consiglio di Stato, che segue l'interpretazione da lui non
condivisa;
che, viceversa, nulla impedisce al rimettente di adottare
l'interpretazione da lui ritenuta corretta alla luce dei parametri
costituzionali (v. ordinanza n. 20 del 2001);
che in definitiva, il rimettente sottopone a questa Corte
principalmente una questione di interpretazione dell'art. 3 della
legge n. 241 del 1990, e, solo in subordine, una questione
concernente il contrasto tra il significato che egli assume dover
attribuire alla norma da applicare e i parametri costituzionali
evocati;
che la questione deve pertanto essere dichiarata
manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge 7 agosto 1990,
n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di
diritto di accesso ai documenti amministrativi), sollevate, in
riferimento agli artt. 3, 24, 97 e 113 della Costituzione, dal
Tribunale amministrativo regionale della Lombardia con le ordinanze
indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:233 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte