Ordinanza n. 234/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 97legge 685/1975
- art. 99legge 685/1975
- art. 100legge 685/1975
- art. 101legge 685/1975
- art. 102legge 685/1975
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 32Costituzione
- art. 101Costituzione
- art. 102Costituzione
- art. 1legge 180/1978
citata
- art. 32legge 180/1978
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 97, 99, 100,
101 e 102, legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope - Prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), promosso con
ordinanza emessa il 22 gennaio 1982 dal Pretore di Lecce negli atti
relativi alle segnalazioni nei confronti di Donno Luigi ed altri,
iscritta al n. 159 del registro ordinanze 1982 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 234 dell'anno 1982;
visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che il Pretore di Lecce, al quale erano state segnalate
alcune persone facenti uso personale non terapeutico di sostanze
stupefacenti, in sede di provvedimenti d'urgenza ex art. 99 della
legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e
sostanze psicotrope - Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza), ha sollevato d'ufficio, con ordinanza
emessa il 22 gennaio 1982, questioni di legittimità costituzionale,
in riferimento agli artt. 3, 32, 101 e 102 Cost., degli artt. 97, 99,
100, 101 e 102 della suindicata legge n. 685;
che il giudice a quo, premesso che "non si ravvisa la necessità di
disporre trattamenti sanitari a livello preventivo e curativo" nei
riguardi delle persone segnalate, ha svolto diffuse osservazioni
critiche sul sistema degli interventi preventivi, curativi e
riabilitativi come delineato dalla legge n. 685/1975, censurando
l'attribuzione all'autorità giudiziaria, e non all'autorità
sanitaria-amministrativa (sindaco), dei poteri di accertamento e
trattamento sanitario obbligatorio, con conseguente violazione
dell'art. 3 Cost., in relazione all'art. 32, per l'ingiustificata
discriminazione del tossicodipendente rispetto a tutti gli altri
malati (per i quali è invece competente il sindaco: art. 1, legge 13
maggio 1978, n. 180; art. 32, legge 23 dicembre 1978, n. 833),
nonché degli artt. 101 e 102 Cost., in ragione dell'affidamento
all'autorità giudiziaria di compiti estranei alla funzione
giurisdizionale;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, eccependo la
inammissibilità della questione, vuoi perché irrilevante, vuoi
perché risolventesi in una critica di scelte discrezionali riservate
al legislatore ordinario;
considerato che l'ordinanza è del tutto priva di motivazione in
punto di rilevanza e che, inoltre, è stata emessa quando il pretore
era ormai privo di poteri decisori, poteri limitati, nel procedimento
di cui all'art. 99 della legge n. 685/1975, alla decisione di
adozione o (come è avvenuto nel caso) di non adozione di
provvedimenti d'urgenza, dovendosi dopo di ciò immediatamente
trasmettere gli atti al tribunale competente;
che, pertanto, per costante giurisprudenza di questa Corte, la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 97, 99, 100, 101 e 102 della legge 22
dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope - Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 32, 101 e
102 Cost., dal pretore di Lecce con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CORASANITI
ECLI:IT:COST:1987:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte