Ordinanza n. 234/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1990 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 857/1976
- art. 4legge 39/1977
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 50d.P.R. 597/1973
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma primo,
della legge 26 febbraio 1977, n. 39, di conversione con modificazioni
del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica della disciplina
dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile
derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti),
promosso con ordinanza emessa il 3 novembre 1989 dalla Corte
d'appello di Bologna nel procedimento civile vertente tra Montanari
Lazzaro e Cinarelli Gilberto ed altra, iscritta al n. 678 del
registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 3, 1° serie speciale dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti;
Ritenuto che nel corso di un procedimento civile in grado di
appello, promosso da Lazzaro Montanari nei confronti di Gilberto
Cinarelli e della s.p.a. Compagnia di assicurazioni "La
Preservatrice", la Corte d'appello di Bologna, con ordinanza del 3
novembre 1989, ha sollevato questione di legittimità costituzionale,
in riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dell'art.
4, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857 (Modifica
della disciplina dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti), convertito, con modificazioni, in legge 26
febbraio 1977, n. 39, in base al quale, nel caso di danno alle
persone, qualora, ai fini del risarcimento, si debba considerare
l'incidenza dell'inabilità temporanea o dell'invalidità permanente
su un reddito di lavoro, esso si determina, per il lavoro dipendente,
sulla base del reddito di lavoro maggiorato dei redditi esenti e
delle detrazioni di legge, risultante dalla dichiarazione dei redditi
ovvero dalla certificazione del datore di lavoro, e per il lavoro
autonomo sulla base del reddito netto più elevato tra quelli
dichiarati dal danneggiato ai fini dell'IRPEF degli ultimi tre anni;
che, ad avviso del giudice a quo, il diverso sistema di calcolo
previsto per le due categorie di lavoratori realizza una
ingiustificata disparità di trattamento poiché, in presenza di una
identica lesione personale ed a parità di reddito netto, porta a
risarcimenti di entità diversa a seconda che l'infortunato sia
lavoratore dipendente o lavoratore autonomo: nel primo caso, infatti,
si fa riferimento ad un reddito che supera l'ammontare del netto
poiché vi si ricomprendono i "redditi esenti", mentre nel secondo
caso si fa riferimento al reddito netto, senza possibilità di
maggiorazione alcuna e, segnatamente, delle spese di produzione;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;
Considerato che, da una parte, la diversità dei criteri adottati
dalla norma impugnata per l'accertamento del reddito del danneggiato,
a seconda che si tratti di lavoratore autonomo o dipendente, si
giustifica in base alla innegabile diversità delle rispettive
situazioni dei predetti lavoratori, alla quale si correlano, del
resto, le modalità di determinazione del reddito ai fini dell'IRPEF,
assunto a parametro dalla norma in esame, (in particolare l'art. 50
del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 597 dispone che il reddito di lavoro
autonomo è costituito dalla differenza tra compensi percepiti e
spese effettivamente sostenute, senza limiti, laddove al lavoratore
dipendente, ex art. 16 d.P.R. citato, sono consentite solo detrazioni
forfettarie dall'imposta lorda);
che, per altro verso, il riferimento, per il lavoratore
autonomo, al solo reddito netto dichiarato ai fini dell'IRPEF, con
esclusione delle maggiorazioni consentite al lavoratore dipendente,
non rende ingiustificatamente deteriore la posizione del primo,
poiché trova adeguato bilanciamento nella possibilità, prevista per
il solo lavoratore autonomo, di tenere conto del reddito netto più
elevato tra quelli dichiarati negli ultimi tre anni;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, primo comma, del decreto-legge 23
dicembre 1976 n. 857 (Modifica della disciplina dell'assicurazione
obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla
circolazione dei veicoli a motore e dei natanti), convertito, con
modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, sollevato, in
riferimento all'art. 3, primo comma, della Costituzione, dalla Corte
d'appello di Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CORASANITI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte