Ordinanza n. 234/2000
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/06/2000 · relatore Guido Neppi Modona
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 146-bislegge 11/1998
- art. 2legge 11/1998
usata come parametro
citata
- art. 51Codice di procedura penale
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 146-bis delle
norme di attuazione del codice di procedura penale, promossi con due
ordinanze emesse il 28 ottobre ed il 9 novembre 1999 dal Tribunale di
Torre Annunziata nei procedimenti a carico di C.N. e di D.M.L.,
iscritte al n. 748 del registro ordinanze 1999 e al n. 31 del
registro ordinanze 2000 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica nn. 4 e 8, prima serie speciale, dell'anno 2000;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 24 maggio 2000 il giudice
relatore Guido Neppi Modona;
Ritenuto che con ordinanza in data 28 ottobre 1999 (r.o. n. 748
del 1999) il Tribunale di Torre Annunziata ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di attuazione del codice
di procedura penale, introdotto dall'art. 2 della legge 7 gennaio
1998, n. 11 (Disciplina della partecipazione al procedimento penale a
distanza e dell'esame in dibattimento dei collaboratori di
giustizia), nella parte in cui richiede come presupposto
indispensabile per attivare il collegamento audiovisivo a distanza
che si proceda per uno dei delitti indicati dall'art. 51, comma 3-bis
cod. proc. pen., anche nel caso previsto dalla lettera c) della norma
censurata;
che identica questione è stata successivamente sollevata,
con ordinanza in data 9 novembre 1999 (r.o. n. 31 del 2000) nel corso
di altro procedimento, dal medesimo Tribunale;
che in entrambi i casi il giudice a quo precisa di procedere
nei confronti di soggetto sottoposto al regime speciale di cui
all'art. 41-bis dell'ordinamento penitenziario, ma imputato per un
delitto non rientrante tra quelli elencati dall'art. 51, comma 3-bis
cod. proc. pen., per i quali è appunto prevista in via esclusiva
l'applicazione della disciplina della partecipazione al dibattimento
a distanza;
che il rimettente (ordinanza r.o. n. 748 del 1999) - premesso
che la difesa aveva eccepito l'omessa traduzione dell'imputato
detenuto (nei cui confronti era stata applicata la disciplina della
partecipazione a distanza per la celebrazione, immediatamente
precedente, di altro processo per un reato rientrante tra quelli
indicati dall'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen.) - rileva che la
norma censurata prevede che la partecipazione al dibattimento avvenga
a distanza in tre specifiche ipotesi, di cui le prime due (lettere a
e b) di natura oggettiva, mentre la terza (lettera c), di natura
soggettiva, in quanto si riferisce alle particolari condizioni del
soggetto sottoposto al regime speciale di cui all'art. 41-bis
dell'ordinamento penitenziario, avrebbe dovuto più propriamente
essere collocata autonomamente in altra norma;
che il giudice a quo preso atto che presupposto
indispensabile di tutte e tre le ipotesi di partecipazione al
dibattimento a distanza è che si proceda per uno dei delitti
elencati nell'art. 51, comma 3-bis cod. proc. pen., osserva che, se
la finalità dell'ipotesi di cui alla lettera c) della norma
censurata va ravvisata - come affermato dalla sentenza n. 342 del
1999 della Corte costituzionale - nell'esigenza di evitare che
detenuti pericolosi possano comunicare con l'esterno in occasione
delle traduzioni per la celebrazione dei processi a loro carico, la
sola qualità di detenuto sottoposto alla misura di cui all'art.
41-bis dell'ordinamento penitenziario dovrebbe di per sé
giustificare questa particolare modalità di celebrazione del
dibattimento;
che, ad avviso del rimettente, risulterebbe quindi violato
l'art. 3 Cost., per la mancanza di coerenza e per l'intrinseca
irragionevolezza del sistema così delineato;
che in entrambi i giudizi è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata
inammissibile o infondata, richiamandosi alle argomentazioni svolte
in relazione all'ordinanza della Corte di assise di Catania in data
14 aprile 1998, con la quale, ad avviso dell'Avvocatura, erano state
prospettate identiche censure.
Considerato che le due ordinanze di rimessione hanno per oggetto
la medesima questione, per cui deve essere disposta la riunione dei
relativi giudizi di costituzionalità;
che il rimettente contesta, in quanto incoerente e
irragionevole, la scelta, operata dal legislatore nell'art. 146-bis
disp. att. cod. proc. pen., di subordinare in ogni caso la
partecipazione al dibattimento a distanza alla condizione che si
proceda per uno dei delitti elencati nell'art. 51, comma 3-bis cod.
proc. pen., anche nell'ipotesi di soggetti egualmente portatori di
un'alta carica di pericolosità sociale in quanto sottoposti al
regime speciale di cui all'art. 41-bis dell'ordinamento
penitenziario, ma imputati per delitti diversi da quelli elencati nel
predetto comma 3-bis;
che la disciplina censurata corrisponde all'esigenza di
circoscrivere la partecipazione al dibattimento a distanza ai soli
reati che sono diretta "espressione delle più gravi manifestazioni
di criminalità di stampo mafioso" (v. sentenza n. 342 del 1999),
avendo il legislatore ritenuto che solo nei confronti di soggetti
imputati di tali reati fosse opportuno prevedere particolari
modalità di esercizio del diritto al contraddittorio;
che la scelta risulta espressione della sfera di
discrezionalità del legislatore, esercitata in maniera non
irragionevole e quindi non censurabile in sede di scrutinio di
legittimità costituzionale;
che, inoltre, la disciplina dettata dall'art. 146-bis disp.
att. cod. proc. pen. ha carattere temporaneo (il termine di efficacia
è fissato alla data del 31 dicembre 2000), essendo volta a
fronteggiare esigenze eccezionali, ed è comunque suscettibile di
eventuali aggiustamenti in base ai risultati della sperimentazione
triennale in corso;
che pertanto la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 146-bis delle norme di
attuazione del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Torre Annunziata, con
le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Neppi Modona
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte