Ordinanza n. 234/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Massimo Vari
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 10legge 319/1980
- art. 2legge 319/1980
usata come parametro
citata
- art. 2d.P.R. 352/1988
- art. 11d.P.R. 352/1988
- art. 10d.P.R. 820/1983
- art. 25legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, primo e
secondo comma, e 10 della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi
spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori
per le operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria),
promosso con ordinanza emessa il 10 dicembre 1999 dal tribunale di
Roma, sui ricorsi riuniti proposti da de Vito Lodovico ed altri,
iscritta al n. 801 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 52, 1a serie speciale,
dell'anno 2000.
Visti l'atto di costituzione di de Vito Lodovico ed altri nonché
l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Massimo Vari.
Ritenuto che, con ordinanza del 10 dicembre 1999 (pervenuta alla
Corte il 29 novembre 2000) - emessa nel corso di un giudizio di
opposizione promosso da taluni consulenti tecnici d'ufficio, nominati
in una controversia civile, a motivo dell'esiguità degli onorari
liquidati dal giudice istruttore - il tribunale di Roma ha sollevato,
in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di
legittimità costituzionale degli artt. 10 e 2, primo e secondo
comma, della legge 8 luglio 1980, n. 319 (Compensi spettanti ai
periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le
operazioni eseguite a richiesta dell'autorità giudiziaria);
che l'ordinanza evidenzia, anzitutto, che il provvedimento
del giudice istruttore, oggetto di opposizione nel giudizio a quo nel
determinare gli onorari a percentuale da corrispondersi ai nominati
consulenti tecnici, in forza degli artt. 2 e 11 del d.P.R. 27 luglio
1988, n. 352, ha, da un lato, escluso la possibilità di liquidare un
compenso che vada oltre l'importo determinabile in base all'ultimo
scaglione e ciò "qualunque sia il valore superiore oggetto
dell'accertamento o della causa" e, dall'altro, affermato "il divieto
di attribuzione di separati compensi in relazione all'unitarietà
dell'incarico conferito", pur osservando che detto divieto sussiste
soltanto per attività materiali "ovvero per la risoluzione di quei
quesiti che rivestono carattere necessitato in quanto propedeutici o
strumentali allo stesso espletamento dell'indagine";
che, inoltre, il rimettente rileva che, "sulla base della
relazione e della stessa motivazione del provvedimento del giudice
istruttore", non sussiste contestazione sulla circostanza per cui i
consulenti tecnici ricorrenti "abbiano valutato beni per importi
complessivamente di molto superiori al miliardo di lire e che la
risposta ai numerosi quesiti ... abbia comportato l'esame e
l'accertamento del valore di numerose ed autonome opere edili,
all'esito di operazioni, di carattere tecnico, revisionale e
finanziario, tra di loro diverse";
che, tanto premesso, il giudice a quo osserva che la
possibilità di adeguamento periodico della misura degli onorari di
cui agli artt. 2 (onorari variabili) e 4 (onorari a vacazione) della
legge n. 319 del 1980 è prevista - con cadenza triennale e in
relazione alla variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi
al consumo per le famiglie di operai ed impiegati - dall'art. 10
della medesima legge n. 319;
che, tuttavia, dopo l'emanazione delle tabelle degli onorari
variabili con il d.P.R. 14 novembre 1983, n. 820, si è provveduto al
primo ed unico adeguamento con il d.P.R. 27 luglio 1988, n. 352,
sicché, a distanza di dieci anni, l'omissione di qualsiasi ulteriore
adeguamento periodico ha determinato una perdita di valore delle
tabelle in vigore dell'ordine di circa il 40, con conseguente
irragionevole ed ingiustificata incidenza sui compensi da liquidarsi,
non più corrispondenti a quelli degli altri professionisti, "e, in
definitiva, sul buon andamento dell'amministrazione della giustizia,
che, di riflesso, risente della difficoltà di trovare validi
ausiliari non essendo in grado di compensarli convenientemente";
che, peraltro, non può ipotizzarsi, ad avviso del
rimettente, che gli onorari variabili calcolati a percentuale trovino
"il loro naturale adeguamento" in virtù del collegamento al valore
dei beni o delle altre attività oggetto di accertamento, "che si
incrementa nel tempo in termini di valore reale", giacché,
"nella maggior parte dei casi, tali valori sono ancorati, nell'ambito
del procedimento, ad un accertamento da farsi con riferimento ad
epoche, a volte, assai remote";
che, pertanto, il giudice a quo ritiene che l'art. 10 della
legge n. 319 del 1980, "nella parte in cui non prevede che la misura
degli onorari è automaticamente adeguata ogni tre anni, secondo i
criteri previsti dalla stessa norma, a partire dall'ultimo decreto",
si ponga in contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione;
che, inoltre, quanto alla misura ed ai criteri di
determinazione dei compensi, il rimettente assume che, in forza del
consolidato orientamento della Corte di cassazione, il limite massimo
degli onorari stabilito dalle tabelle non può essere in nessun caso
superato, né è dato operare, a fronte dell'unicità dell'incarico
affidato al consulente, una pluralità di liquidazioni, sulla base di
scaglioni calcolati singolarmente, anche quando oggetto della
consulenza sia una pluralità di valutazioni sia pure tra di loro
autonome;
che, secondo l'ordinanza, tali limitazioni, conseguenti alla
normativa primaria di indirizzo fissata dall'art. 2, primo e secondo
comma, della legge n. 319 del 1980, comportano "una abnorme
contrazione della possibilità di liquidazione degli onorari, nelle
ipotesi in cui il valore dell'oggetto della consulenza, o della
causa, sia superiore ai limiti massimi imposti dalle tabelle, e
quando oggetto della consulenza sia una pluralità di valutazioni,
tra di loro del tutto autonome, la cui somma deve interamente
rapportarsi agli scaglioni previsti, senza che le limitazioni stesse
possano, in casi estremi, essere comunque adeguatamente compensate
con l'applicazione della facoltà di cui all'art. 5 della legge
n. 319 del 1980, sul raddoppio degli onorari";
che, pertanto, il denunciato art. 2, primo e secondo comma,
determina, ad avviso del giudice a quo una situazione irragionevole e
lesiva della buona funzionalità dell'amministrazione della
giustizia, sì da contrastare con gli artt. 3 e 97 della
Costituzione, nella parte in cui:
- con disposizione asseritamente troppo vaga e generica,
"prevede che le tabelle per gli onorari fissi siano redatte con
riferimento alle tariffe professionali "contemperate dalla natura
pubblicistica dell'incarico" e non invece semplicemente "tenuto conto
della natura pubblicistica dell'incarico";
- "non prevede che, nella determinazione degli onorari, i
criteri di liquidazione debbano essere rapportati ad ogni singola
valutazione, che abbia caratteristiche autonome";
- "non prevede che il giudice, in casi estremi e con
provvedimento specificatamente motivato, possa prescindere dalle
tabelle per adeguare il compenso alla concreta attività svolta dal
consulente".
che, con memoria depositata il 6 marzo 2001, si sono
congiuntamente costituiti i ricorrenti nel giudizio a quo nonché
l'Ordine degli Ingegneri della provincia di Roma, interventore nel
medesimo giudizio, chiedendo che la sollevata questione venga
dichiarata fondata e ribadendo tali conclusioni con successiva
memoria;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, il
quale, argomentando più diffusamente con la memoria successivamente
depositata, ha concluso per l'inammissibilità o comunque per
l'infondatezza della questione medesima.
Considerato, in via preliminare, che la costituzione dei
ricorrenti nel giudizio a quo e, congiuntamente ad essi, dell'Ordine
degli Ingegneri della provincia di Roma è inammissibile, in quanto
effettuata oltre il termine perentorio di venti giorni dalla
pubblicazione dell'ordinanza di rimessione nella Gazzetta Ufficiale
fissato dagli artt. 25, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte;
che, nel merito, quanto alla questione che investe l'art. 10
della legge 8 luglio 1980, n. 319, denunciato, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, "nella parte in cui non prevede che
la misura degli onorari è automaticamente adeguata ogni tre anni,
secondo i criteri previsti dalla stessa norma, a partire dall'ultimo
decreto", va rammentato che, con la sentenza n. 41 del 1996, la Corte
ha già ritenuto che l'inadeguatezza degli onorari non dipende da un
difetto legislativo, bensì dall'inerzia delle autorità deputate a
provvedere a siffatto adeguamento (peraltro, intervenuto, quanto agli
onorari liquidati a vacazione, con decreto del Ministro di grazia e
giustizia del 5 dicembre 1997); inerzia alla quale può ovviarsi,
nella materia in esame, non con l'intervento del giudice delle leggi,
ma con altri rimedi;
che, pertanto, alla luce di siffatte considerazioni, non
adducendo il rimettente ragioni tali da indurre ad un diverso avviso,
la questione va dichiarata manifestamente infondata;
che, relativamente al dedotto contrasto con gli artt. 3 e 97
della Costituzione dell'art. 2, primo e secondo comma, della stessa
legge n. 319 del 1980, "nella parte in cui prevede che le tabelle per
gli onorari fissi siano redatte con riferimento alle tariffe
professionali "contemperate dalla natura pubblicistica dell'incarico"
e non invece semplicemente "tenuto conto della natura pubblicistica
dell'incarico"", la denuncia del giudice a quo nella sua genericità,
si risolve, piuttosto, in una critica dell'esercizio della
discrezionalità legislativa, senza che, peraltro, sia dato
comprendere in quale modo l'auspicato intervento correttivo,
consistente nel sostituire la locuzione della legge con quella
proposta dal rimettente, possa valere a ripristinare la legittimità
costituzionale asseritamente vulnerata;
che, dunque, come prospettata, la questione deve essere
dichiarata manifestamente inammissibile;
che, quanto al dubbio di costituzionalità che, sempre in
riferimento ai predetti parametri, investe il medesimo art. 2, primo
e secondo comma, "nella parte in cui non prevede che, nella
determinazione degli onorari, i criteri di liquidazione debbano
essere rapportati ad ogni singola valutazione, che abbia
caratteristiche autonome", va osservato che dall'ordinanza non si
evince chiaramente quale sia il criterio seguito, nella specie, con
il provvedimento oggetto di opposizione, non potendo, anzi,
escludersi che esso sia stato quello della pluralità di liquidazioni
degli onorari a fronte di una pluralità di valutazioni tra loro
autonome, applicando l'unicità del compenso soltanto alle operazioni
peritali puramente ripetitive, donde l'insufficiente motivazione in
punto di rilevanza della questione;
che, in ogni caso, il giudice a quo muove dal presupposto che
il principio di corrispondenza tra unicità dell'incarico e unicità
del compenso sia rigidamente affermato come diritto vivente, pur non
disconoscendo egli stesso l'esistenza di altro orientamento, che
ritiene possibile una pluralità di compensi in riferimento ad un
accertamento avente ad oggetto una pluralità di beni con
caratteristiche di autonomia, sì da non assolvere, conclusivamente,
all'obbligo di scegliere, tra una pluralità di opzioni ermeneutiche
possibili, la soluzione ritenuta conforme a Costituzione;
che, dunque, per l'insieme delle considerazioni svolte, la
questione va dichiarata manifestamente inammissibile;
che, infine, relativamente alla censura che deduce il vulnus
degli stessi anzidetti parametri da parte del medesimo art. 2, primo
e secondo comma, " nella parte in cui non prevede che il giudice, in
casi estremi e con provvedimento specificatamente motivato, possa
prescindere dalle tabelle per adeguare il compenso alla concreta
attività svolta dal consulente", deve osservarsi che la doglianza
investe una materia rimessa alla discrezionalità legislativa, anche
in ragione della pluralità di scelte cui essa si presta, mentre
esula dai poteri di questa Corte contrastare, con una propria diversa
valutazione, la scelta discrezionale del legislatore circa il mezzo
più adatto per conseguire il fine, dovendosi arrestare questo tipo
di scrutinio alla verifica che il mezzo prescelto non sia, come nel
caso di specie, palesemente incongruo o inadeguato;
che, pertanto, la questione va dichiarata manifestamente
infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge 8 luglio 1980,
n. 319 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici,
interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta
dell'autorità giudiziaria), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e
97 della Costituzione, dal tribunale di Roma con l'ordinanza in
epigrafe;
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della
citata legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevate, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, dal medesimo tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2, primo e secondo comma, della
citata legge 8 luglio 1980, n. 319, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso tribunale di Roma con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Vari
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:234 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte