Ordinanza n. 235/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 21/07/1983 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 12Legge sull’equo canone
- art. 5legge 2248/1865
- art. 23legge 2248/1865
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 16,
comma primo, della legge 27 luglio 1978, n. 392 (Disciplina delle
locazioni degli immobili urbani) promossi con tre ordinanze emesse dal
Tribunale di Gorizia il 30 settembre 1981, iscritte ai nn. 755, 756 e
757 del registro ordinanze 1981 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 75 del 1982 e n. 18 del 1983.
Visti gli atti di costituzione dell'INAIL e gli atti di intervento
del Presidente del Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 22 giugno 1983 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di procedimenti civili vertenti tra 1'INAIL,
locatore, e Garella Giorgio, Fornasieri Sergio e Dazio Fiorentina,
conduttori, ed aventi ad oggetto la determinazione del canone di
locazione ai sensi degli artt. 12 e segg. della legge 27 luglio 1978 n.
392, il Pretore di Gorizia, con tre ordinanze del 30 settembre 1981 (in
G. U. n. 75 del 17 marzo 1982 e n. 18 del 19 gennaio 1983; reg. ord.
nn. 755, 756 e 757 del 1981), sollevava questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, primo comma, della stessa legge che, ai
fini del calcolo del canone, stabilisce i coefficienti di
moltiplicazione con riferimento alla categoria catastale degli edifici;
che il Pretore riteneva che la norma potesse ledere il diritto del
conduttore di difendersi in giudizio, (in riferimento agli artt. 3 e
24, secondo comma, Cost.) perché questi, secondo lo stesso giudice a
quo, non aveva alcun mezzo di tutela giurisdizionale contro
l'accertamento catastale;
che l'INAIL si costituiva in tutte le tre cause e successivamente
presentava memoria illustrativa, deducendo l'infondatezza della
questione;
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva formulando
la stessa richiesta.
Considerato che le cause relative alle tre ordinanze suddette, per
l'identità del loro contenuto, vanno riunite e decise con unico
provvedimento;
che le questioni sollevate sono già state decise con sentenza 7
aprile 1983, n. 84, con cui questa Corte ne ha dichiarato
l'inammissibilità nella considerazione che spetta al giudice a quo di
individuare il mezzo di tutela giurisdizionale del conduttore (ricorso
alle commissioni tributarie, ovvero disapplicazione in via incidentale,
da parte del giudice civile adito, degli atti di accatastamento
illegittimi, ai sensi dell'art. 5 l. 20 marzo 1865, n. 2248 all. E).
Visti gli artt. 23 della legge n. 87 del 1953 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 16, primo comma, della legge 27 luglio 1978 n.
392, sollevata dal Pretore di Gorizia con le ordinanze indicate nel
relativo registro ai nn. 755, 756 e 757 del 1981, in riferimento agli
artt. 3 e 24 della Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 luglio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - FRANCESCO SAJA -
GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1983:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte