Ordinanza n. 235/1986
Altra decisione · depositata il 05/11/1986 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 6d.P.R. 784/1976
- art. 13d.P.R. 784/1976
usata come parametro
citata
- art. 1legge 191/1986
- art. 6d.P.R. 882/1980
- art. 13d.P.R. 882/1980
- art. 7d.P.R. 882/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 6 e
13 d.P.R. 2 novembre 1976 n. 784 (Modificazioni e integrazioni al
d.P.R. 29 settembre 1973 n. 605 e succ. mod., concernente disposizioni
relative all'anagrafe tributaria ed al codice fiscale dei
contribuenti), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa
il 29 settembre 1983 dalla Commissione tributaria di 1 grado di Gorizia
sui ricorsi riuniti proposti da Maraz Mario ed altri, iscritta al n.
998 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 102 dell'anno 1984; 2) n. otto ordinanze emesse il
18 ottobre e l'8 novembre 1984 dalla Commissione tributaria di I grado
di Genova sui ricorsi proposti da Guerrini Maria Rosa, Allegretti
Nicola, Alessi Giuseppe, Viola Alba, Farinotti Margherita, Vassalli
Carmelita, Pelloni Antonietta e Campese Lorenzo, iscritte ai nn. da 90
a 97 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 97 bis dell'anno 1985.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio dell'8 ottobre 1986 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel corso di alcuni procedimenti riuniti, promossi da
Maraz Mario ed altri ed aventi ad oggetto il ricorso contro
l'inflizione di una pena pecuniaria per omessa indicazione di codice
fiscale, la Commissione tributaria di primo grado di Gorizia, con
ordinanza del 29 settembre 1983 (reg. ord. n. 998/1983), sollevava
questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, in relazione al
precedente art. 6 d.P.R. 2 novembre 1976 n. 784, per contrasto con
l'art. 3 Cost.;
che, come osservava la Commissione, la norma impugnata prevedeva,
per il pagamento delle imposte attraverso versamento in conto corrente
postale, una sanzione pecuniaria che poteva essere molto superiore
all'imposta dovuta, nel caso di omessa indicazione sul bollettino di
conto corrente del codice fiscale del contribuente;
che la Commissione raffrontava questa ipotesi a quella in cui il
contribuente stesso avesse preferito pagare l'imposta direttamente allo
sportello dell'esattoria: in tal caso, infatti, non esisteva alcun
obbligo di indicazione del codice fiscale e, quindi, alcuna sanzione;
che, considerata l'entità di quest'ultima e la circostanza che le
due forme di pagamento dell'imposta erano rimesse alla scelta del
contribuente, la differenza di trattamento sembrava priva di ragione
giustificativa al collegio rimettente e perciò in contrasto col
principio d'eguaglianza;
che la stessa questione di legittimità costituzionale veniva
sollevata, per le medesime ragioni, dalla Commissione tributaria di
primo grado di Genova con ordinanze del 18 ottobre e dell'8 novembre
1984, emesse nel corso di giudizi promossi da Guerrini Maria Rosa,
Allegretti Nicola, Alessi Giuseppe, Viola Alba, Farinotti Margherita,
Vassalli Carmelita, Pelloni Antonietta, Campese Lorenzo (reg. ord. da
n. 90 a n. 97 del 1985);
che la Presidenza del Consiglio dei ministri interveniva chiedendo
che la questione fosse dichiarata non fondata per mancanza di qualsiasi
analogia tra le due situazioni poste a confronto: infatti, la cartella
di pagamento, con cui era possibile adempiere il debito d'imposta
presso lo sportello esattoriale, era un estratto del ruolo e pertanto
conteneva tutte le indicazioni idonee ad identificare il debitore; per
contro, il pagamento attraverso conto corrente postale rendeva
necessarie le dette indicazioni sul relativo modulo: pienamente
giustificata dunque era l'imposizione dell'onere di scrivervi il codice
fiscale. Né era censurabile la scelta di imporre tale indicazione
invece che altre parimenti idonee allo scopo, stante la
discrezionalità del legislatore in materia.
Considerato che per l'identità del loro oggetto i giudizi debbono
essere riuniti;
che le sanzioni di cui al combinato disposto dei cit. artt. 6 e 13
d.P.R. n. 784/1976 sono state comprese nella previsione dell'art. 7
d.P.R. 22 dicembre 1980 n. 882:
che successivamente alle ordinanze di rimessione è entrata in
vigore la legge 15 maggio 1986 n. 191, il cui art. 1 ha disposto il
condono delle sanzioni suddette per le infrazioni commesse sino al 31
dicembre 1985, prevedendone anche l'applicazione ai giudizi in corso;
che pertanto si rende necessario che i giudici a quibus valutino se
persista la rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti davanti a
loro.
Visti gli artt. 26 1. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
ordina la restituzione degli atti alle Commissioni tributarie di
primo grado di Gorizia e di Genova perché procedano al riesame della
rilevanza delle questioni nei giudizi pendenti davanti ad esse, alla
stregua del sopravvenuto art. 1 legge 15 maggio 1986 n. 191.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio nella sede della Corte
costituzionale, Palazzo della Consulta, il 31 ottobre 1986.
F.to: ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO
ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI -
FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO
- FRANCESCO GRECO - GABRIELE
PESCATORE - UGO SPAGNOLI - FRANCESCO
PAOLO CASAVOLA - ANTONIO BALDASSARRE.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1986:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte