Ordinanza n. 235/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/06/1987 · relatore Aldo Corasaniti
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 34legge 69/1963
usata come parametro
- art. 21legge 69/1963
citata
- art. 3legge 69/1963
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma
primo, della legge 3 febbraio 1963, n. 69 (Istituzione
dell'ordinamento professionale giornalistico), promosso con ordinanza
emessa il 27 settembre 1985 dal Tribunale di Torino nel procedimento
civile vertente tra De Nuzzo Massimo ed altri e Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei giornalisti ed altri, iscritta al n. 638 del registro
ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 54/1_ serie speciale dell'anno 1986.
Visto l'atto di costituzione del Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei giornalisti, nonché l'atto d'intervento del Presidente del
Consiglio dei ministri;
udito nella camera di consiglio del 6 maggio 1987 il Giudice
relatore Aldo Corasaniti.
Ritenuto che, su ricorso proposto da De Nuzzo Massimo e altri
contro le decisioni con le quali il Consiglio Nazionale dell'Ordine
dei giornalisti aveva respinto le loro richieste di iscrizione
all'albo dei praticanti per inidoneità della pratica (effettuata
presso periodici, "Il biellese" e "l'Eco di Biella", non aventi i
requisiti di legge), il Tribunale di Torino, su richiesta di parte,
ha sollevato questione di legittimità costituzionale - per
violazione dell'art. 3, comma primo, Cost., in relazione agli artt.
21, comma primo, e 33, comma quinto, Cost. - dell'art. 34, comma
primo, legge 3 febbraio 1963, n. 69, nella parte in cui prevede che
il periodico presso il quale deve svolgersi la pratica professionale
abbia i requisiti della "diffusione nazionale" e della presenza di
"almeno sei giornalisti professionisti redattori ordinari"; e ancora,
della stessa disposizione, in riferimento agli stessi parametri, in
quanto non prevede che la pratica anzidetta possa svolgersi anche
presso "quei periodici a diffusione locale, che, per le concrete
dimensioni della loro struttura e le concrete caratteristiche
tecnico-culturali della loro organizzazione", siano riconosciuti a
tal fine idonei dal competente organo dell'Ordine dei giornalisti;
che nel giudizio si è costituito il Consiglio Nazionale
dell'Ordine dei giornalisti, il quale ha concluso per l'infondatezza
delle questioni, argomentando che le critiche rivolte all'art. 34,
comma primo, investono non profili di costituzionalità, bensì meri
motivi di opportunità politica, ed è intervenuta l'Avvocatura dello
Stato, la quale ha sostenuto che le questioni sono in parte
inammissibili, poiché implicano scelte discrezionali sottratte al
giudizio della Corte costituzionale, in parte manifestamente
infondate, poiché la Corte costituzionale si è già pronunciata in
termini con le sentenze nn. 113 del 1974 e 11 del 1968;
considerato che si tratta - unici essendo l'oggetto e i parametri
del giudizio ed eguale essendo il risultato pratico cui si
perverrebbe in seguito all'accoglimento (iscrizione dei ricorrenti
all'albo dei praticanti giornalisti) - di una sola questione di
legittimità costituzionale, in ordine alla quale si prospetta, per
un verso, una soluzione (parzialmente) ablativa, per un altro verso,
una soluzione additiva;
che in tal modo - a nulla rilevando la formale scissione in due
dell'unica questione di costituzionalità - si propone alla Corte una
pluralità di rimedi posti dal giudice a quo alla pari e tuttavia
disomogenei sia sul piano della tecnica del giudizio di
costituzionalità che sul piano del risultato normativo, con
conseguente incertezza del thema decidendum (cfr., per una
valutazione analoga, sent. n. 30 del 1983);
che ciò importa che sia dichiarata la manifesta inammissibilità
della questione (cfr. ord. n. 377 del 1985; sentt. n. 164 e n. 146
del 1985; ord. n. 65 del 1983; sent. n. 30 del 1983).
Visti gli artt. 26, comma secondo, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9,
comma secondo, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 34, comma primo, legge 3
febbraio 1963, n. 69 (Istituzione dell'ordinamento professionale
giornalistico), sollevata, per violazione dell'art. 3, comma primo,
Cost., in relazione agli artt. 21, comma primo, e 33, comma quinto,
Cost., dal Tribunale di Torino, con ordinanza 27 settembre 1985.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: CORASANITI
ECLI:IT:COST:1987:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte