Ordinanza n. 235/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 08/05/1990 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 19legge 865/1971
- art. 14legge 10/1977
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilità, modifiche e integrazioni alle legge 17 agosto
1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167, l. 29 settembre 1964, n.
847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata) come
modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
la edificabilità dei suoli), promossi con otto ordinanze emesse il
30 giugno 1989 dalla Corte di Cassazione ed iscritte ai nn. da 683 a
690 del registro ordinanze 1989 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Corte di Cassazione, con le otto ordinanze
indicate in epigrafe, in data 30 giugno 1989 ha sollevato questione
di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma, della legge
22 ottobre 1971, n. 865, come modificato dall'art. 14 della legge 28
gennaio 1977, n. 10 sotto il profilo che, precludendo
agl'interessati, pur dopo l'espropriazione, in mancanza della
determinazione, comunicazione e pubblicazione dell'indennità di
stima, la possibilità di adire la Corte d'appello per ottenere la
giusta indennità, viola l'art. 24 della Costituzione;
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 67 del 1990, ha
dichiarato l'illegittimità costituzionale della disposizione
impugnata, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta espropriazione,
non consente agli aventi diritto di agire in giudizio per la
determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di stima;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, primo comma,
della legge 22 ottobre 1971, n. 865 (Programmi e coordinamento
dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per
pubblica utilità, modifiche ed integrazioni alle legge 17 agosto
1942, n. 1150, legge 18 aprile 1962, n. 167, legge 29 settembre 1964,
n. 847, ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel
settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata), come
modificato dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per
la edificabilità dei suoli), già dichiarato illegittimo, con la
sentenza n. 67 del 1990, nella parte in cui, pur dopo l'avvenuta
espropriazione, non consente agli aventi diritto di agire in giudizio
per la determinazione dell'indennità, finché manchi la relazione di
stima prevista dagli artt. 15 e 16 della legge, questione sollevata,
in riferimento all'art. 24 della Costituzione, dalla Corte di
Cassazione, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte