Ordinanza n. 235/1991
Altra decisione · depositata il 30/05/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 2legge 482/1985
- art. 4legge 482/1985
usata come parametro
citata
- art. 17Testo unico delle imposte sui redditi
- art. 6d.l. 173/1988
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 4, primo
e quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482 (Modificazioni
del trattamento tributario delle indennità di fine rapporto e dei
capitali corrisposti in dipendenza di contratti di assicurazione
sulla vita), promosso con ordinanza emessa il 6 febbraio 1990 dalla
Commissione tributaria di primo grado di Roma sul ricorso proposto da
Giuseppe Sarra contro l'Intendenza di Finanza di Roma, iscritta al n.
29 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 6, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che la Commissione tributaria di primo grado di Roma,
con ordinanza 6 febbraio 1990 (pervenuta a questa Corte il 22 gennaio
1991) ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 53 della Costituzione degli artt. 2 e 4, primo e
quarto comma, della legge 26 settembre 1985, n. 482, nella parte in
cui non escludono - in relazione all'indennità di buonuscita
supplementare erogata dalla Cassa ufficiali dell'aeronautica
(istituita presso il Ministero della difesa con legge 4 gennaio 1937,
n. 35) - che dall'imponibile da assoggettare ad imposta (I.R.P.E.F.),
vada detratta "la somma dell'uno per cento sullo stipendio lordo
spettante agli ufficiali dell'aeronautica"; somma che viene ad essi
trattenuta (art. 4 della legge n. 35 del 1937) a titolo di contributo
obbligatorio alla Cassa medesima;
Considerato che attualmente il regime impositivo delle indennità
di fine rapporto è disciplinato dall'art. 17 del d.P.R. 22 dicembre
1986, n. 917, così come modificato dal d.-l. 14 marzo 1988, n. 70
(convertito nella legge 13 maggio 1988, n. 154), e la relativa
disciplina ha effetto dal 17 luglio 1986, secondo quanto dispone
l'art. 6 del d.l. 30 maggio 1988, n. 173, convertito nella legge 26
luglio 1988, n. 291;
che nell'ordinanza di rimessione non si è tenuto conto, ai
fini della rilevanza della questione, di tale nuova normativa;
che, pertanto, si rende necessaria la restituzione degli atti
al giudice a quo;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al giudice a quo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte