Ordinanza n. 235/1998
Questione dichiarata infondata · depositata il 26/06/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 222Codice della strada
- art. 223Codice della strada
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza Nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 176 e 218
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della
strada), promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1997 dal pretore
di Genova nel procedimento civile vertente tra Presenti Sergio e il
prefetto di Genova, iscritta al n. 716 del registro ordinanze 1997 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 43, prima
serie speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che - nel corso di un giudizio di opposizione avverso un
provvedimento di sospensione della patente di guida, adottato dal
prefetto di Genova nei confronti di un automobilista per avere questi
invertito il senso di marcia della propria autovettura nello svincolo
di un casello autostradale - il pretore di Genova, con ordinanza
emessa il 14 luglio 1997, ha sollevato questione di legittimità
costituzionale degli artt. 176 e 218 del codice della strada;
che - rilevata la modesta gravità del fatto ascritto al
ricorrente e ritenuta inconciliabile l'imposizione della sospensione
della patente, quale sanzione accessoria al reato previsto dall'art.
176, commi 19 e 22, con l'immediata applicazione della sanzione
amministrativa della sospensione della patente direttamente ad opera
dei verbalizzanti, e quindi del prefetto, stabilita dal successivo
art. 218 - osserva il rimettente come un simile duplice sistema
vìoli tanto il diritto di difesa quanto il principio di riserva di
giurisdizione penale, affidando la cognizione di parte della
fattispecie sanzionatoria all'autorità amministrativa prima che il
giudizio sul reato venga svolto;
che, pertanto, secondo il pretore a quo: a) gli artt. 176 e 218
del codice della strada ledono gli artt. 3 e 24 della Costituzione,
"nella parte in cui pongono un doppio regime in merito alla
sospensione della patente, limitando nella sostanza le garanzie del
procedimento penale e prevedendo la preventiva e diretta applicazione
di parte della pena in sede amministrativa"; b) lo stesso art. 176
contrasta altresì con l'art. 3 della Costituzione, "nella parte in
cui impone che il periodo di sospensione della patente anche in caso
di inversione su rampe ove non vi sia pericolo in concreto sia di un
minimo di sei mesi, quando per violazione di altre norme sugli stessi
siti autostradali, nel caso in cui si siano verificati danni alle
persone, (la sospensione) è applicata per un periodo inferiore (ex
art. 222 del codice della strada)";
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
concludendo per l'inammissibilità e l'infondatezza delle sollevate
questioni.
Considerato che la questione sub a) risulta sollevata sul
presupposto che la sanzione accessoria della sospensione provvisoria
della patente di guida ad opera del prefetto, in caso di reato
inerente alla circolazione, faccia parte di un'unica fattispecie
sanzionatoria soggetta alla naturale cognizione del giudice penale;
che, viceversa, questa Corte ha ripetutamente posto in evidenza
(già nella sentenza n. 194 del 1996, ignorata dal giudice a quo, e
recentemente nelle ordinanze nn. 167, 168, 169 e 170 del 1998) come
sussista una radicale differenza di finalità e presupposti tra il
provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria (adottato nei
casi previsti dall'art. 223 del codice della strada) e la sanzione
accessoria della sospensione della patente di guida, inflitta -
all'esito del relativo accertamento - rispettivamente dal prefetto o
dal giudice penale, a seconda che sia stato commesso un mero illecito
amministrativo (art. 218) ovvero un reato (artt. 220 e segg.);
che, infatti, pur costituendo anch'essa misura afflittiva -
connotata da analoghi effetti ed incidente sull'atto amministrativo
di abilitazione alla guida, adottata a séguito (ed a cagione) della
violazione di regole di comportamento inerenti alla sicurezza della
circolazione stradale (cfr. ordinanza n. 184 del 1997) -, la
sospensione provvisoria è provvedimento amministrativo di esclusiva
spettanza prefettizia, di natura cautelare (necessariamente
preventivo rispetto all'accertamento dell'ascritto illecito penale),
strumentalmente e teleologicamente teso a tutelare con immediatezza
l'incolumità e l'ordine pubblico, impedendo che il conducente di un
veicolo, il quale si sia reso responsabile di fatti configurabili
come reati inerenti alla circolazione, continui nell'esercizio di
un'attività palesantesi come potenzialmente creativa di ulteriori
pericoli;
che, dunque, gli asseriti vizi di incostituzionalità del vigente
sistema di ripartizione, fra organi giurisdizionali e non, della
competenza ad adottare le diverse sanzioni risultano denunciati
esclusivamente sulla base di tale palese erronea prospettiva
ermeneutica;
che, inoltre, trattandosi nella presente specie di sanzione
provvisoria adottata a séguito della commissione d'un reato,
parimenti erronea si configura la denuncia dell'art. 218, col quale -
come già detto - viene disciplinato il diverso procedimento di
irrogazione del provvedimento prefettizio in caso di commissione di
un mero illecito amministrativo;
che questioni identiche a quella sub b) sono già state
dichiarate non fondate con la sentenza n. 373 del 1996 (anch'essa
ignorata dal rimettente) e manifestamente infondate con le ordinanze
nn. 89, 190 e 422 del 1997;
che in tali decisioni la Corte ha affermato come non spetti ad
essa di rimodulare le scelte punitive adottate dal legislatore, né
di stabilire la quantificazione delle sanzioni (cfr. sentenze n. 217
del 1996 e n. 313 del 1995);
che va altresì ribadito come, in ogni caso, onde verificare il
rispetto del limite dell'uguaglianza e della ragionevolezza, il
raffronto tra diversi trattamenti sanzionatori non possa essere
compiuto prendendo in considerazione - nelle fattispecie indicate dal
rimettente quali tertia comparationis, con riferimento alle sanzioni
accessorie previste dall'art. 222, quando dalla violazione di norme
della circolazione stradale derivi un danno alla persona -
esclusivamente uno degli elementi sanzionatori (appunto la sanzione
amministrativa accessoria) separato dalla pena detentiva principale
cui accede;
che l'ordinanza di rimessione non introduce profili o argomenti
nuovi e diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte;
che, pertanto, le sollevate questioni devono essere tutte
dichiarate manifestamente infondate.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità
costituzionale degli artt. 176 e 218 del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevate, in
riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal pretore di
Genova, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte