Ordinanza n. 235/1999
Altra decisione · depositata il 11/06/1999 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione
Lombardia riapprovata il 27 maggio 1997, recante "Modifiche alla
legge regionale 8 novembre 1996, n. 32 in materia di regime
transitorio per l'esercizio dell'attività venatoria nei parchi
regionali" promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei
Ministri, notificato il 18 giugno 1997, depositato in Cancelleria il
26 successivo ed iscritto al n. 42 del registro ricorsi 1997.
Visto l'atto di costituzione della Regione Lombardia;
Udito nell'udienza pubblica dell'11 maggio 1999 il giudice relatore
Fernanda Contri;
Udito l'avvocato dello Stato Giuseppe Fiengo per il Presidente del
Consiglio dei Ministri e l'avvocato Beniamino Caravita di Toritto per
la Regione Lombardia.
Ritenuto che, con ricorso regolarmente notificato e depositato, il
Presidente del Consiglio dei Ministri ha sollevato in via principale,
in riferimento agli artt. 117 della Costituzione e 21, comma 1,
lettera c) della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la
protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo
venatorio), questione di legittimità costituzionale della delibera
legislativa recante "Modifiche alla legge regionale 8 novembre 1996,
n. 32 in materia di regime transitorio per l'esercizio dell'attività
venatoria nei parchi regionali", riapprovata a maggioranza assoluta
dal Consiglio regionale della Lombardia nella seduta del 27 maggio
1997, nell'identico testo rinviato con atto del 20 dicembre 1996;
che l'impugnata delibera legislativa prevede una modifica
all'art. 13, comma 5, della legge della Regione Lombardia 8 novembre
1996, n. 32 (Integrazioni e modifiche alla legge regionale 30
novembre 1983, n. 86 "Piano generale delle aree regionali protette.
Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei
monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza
naturale e ambientale" e regime transitorio per l'esercizio
dell'attività venatoria), che - nelle more dell'individuazione delle
aree a parco naturale di cui all'art. 16-ter della legge della
Regione Lombardia 30 novembre 1983, n. 86 - vieta l'esercizio della
caccia nel Parco regionale dell'Alto Garda bresciano, limitando il
divieto di attività venatoria nel Parco predetto esclusivamente alle
aree di riserva naturale e alle oasi di protezione;
che sia nell'atto di rinvio, sia nel ricorso, la delibera
impugnata viene censurata in quanto, con la modifica apportata alla
legge regionale n. 32 del 1996, consente la caccia nella foresta
demaniale inclusa nel parco regionale dell'Alto Garda bresciano, in
contrasto con l'art. 21, comma 1, lettera c) della legge n. 157 del
1992, che vieta l'attività venatoria nelle foreste demaniali, "ad
eccezione di quelle che, secondo le disposizioni regionali, sentito
il parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica, non
presentino condizioni favorevoli alla riproduzione ed alla sosta
della fauna selvatica";
che alla delibera legislativa censurata viene allegata una nota
dell' INFS ad avviso del ricorrente non idonea a superare le
motivazioni del rinvio, limitandosi tale nota "a condividere, in
linea generale, i criteri di zonizzazione previsti dalla delibera
della Regione Lombardia del 21 dicembre 1990 ... senza tuttavia
esprimersi direttamente sulla presenza o meno di condizioni
favorevoli alla riproduzione ed alla sosta della fauna selvatica
nelle aree interessate, come espressamente previsto dall'art. 21,
comma 1, lettera c) della legge n. 157 del 1992";
che nel giudizio davanti a questa Corte si è costituita la
Regione Lombardia sollevando, innanzi tutto, un'eccezione
d'inammissibilità del ricorso in quanto fondato su un motivo diverso
da quello indicato nel rinvio governativo, con il quale si lamentava
la mancanza del prescritto parere dell'INFS, mentre, in sede di
impugnazione, dinanzi all'intervenuto parere a séguito di richiesta
regionale, il ricorrente si sarebbe limitatato a censurare la
genericità del parere medesimo;
che la Regione eccepisce in secondo luogo l'improcedibilità per
sopravvenuta carenza di interesse in séguito all'approvazione della
legge regionale 17 ottobre 1997, n. 38 (Integrazioni e modifiche alla
legge regionale 8 novembre 1996, n. 32), che abroga totalmente il
comma 5 dell'art. 13 della legge regionale n. 32 del 1996, oggetto di
modifica parziale da parte della delibera impugnata;
che la difesa della Regione considera inoltre superata la
questione sollevata dal Presidente del Consiglio in ragione
dell'intervenuta presentazione, da parte dell'ente gestore del Parco
dell'Alto Garda bresciano, della proposta di perimetrazione delle
aree a parco naturale in conformità alla menzionata legge n. 38 del
1997, che al comma 2 dell'art. 1 ha previsto una disciplina
transitoria della caccia nei parchi regionali stabilendo che, fino
all'adozione dei piani territoriali di coordinamento di cui all'art.
17 della legge della Regione Lombardia n. 86 del 1983, "le aree
oggetto di divieto assoluto di esercizio venatorio nei parchi
regionali ai sensi delle leggi 6 dicembre 1991, n. 394 e 11 febbraio
1992, n. 157, coincidono con le riserve naturali e con le aree a
parco naturale comprese nei P.T.C. già adottati o per le quali è
stata presentata la proposta dagli enti gestori alla data di entrata
in vigore della presente legge";
che la Regione Lombardia deduce altresì il superamento della
questione prospettata dal Governo in considerazione della "dichiarata
applicazione al Parco dell'Alto Garda bresciano del divieto di caccia
nelle foreste demaniali" di cui all'art. 21, comma 1, lettera c)
della legge n. 157 del 1992, richiamato in una nota dell'Assessore
regionale all'ambiente, citata nella memoria;
che, nel merito, la resistente deduce l'infondatezza della
questione, osservando che, in séguito al rinvio governativo, la
Regione ha ottemperato all'onere procedimentale impostole dall'art.
21, comma 1, lettera c) della legge n. 157 del 1992 e, quanto alla
censura di genericità del parere dell'INFS, la difesa dell'ente
territoriale resistente richiama la sentenza di questa Corte n. 248
del 1995, per ribadire che "il giudizio di legittimità
costituzionale sulla legge regionale non si presenta come la sede
idonea per valutare l'adeguatezza di un parere espresso in sede
tecnica da un organo amministrativo";
che in prossimità dell'udienza l'Avvocatura generale dello Stato
ha depositato un'istanza per chiedere una dichiarazione di cessazione
della materia del contendere in considerazione dell'abrogazione, ad
opera della legge della Regione Lombardia 17 ottobre 1997, n. 38,
dell'intero comma 5 dell'art. 13 della legge della Regione Lombardia
8 novembre 1996, n. 32, che pertanto determina il "superamento" della
delibera legislativa impugnata, recante una parziale novella del
predetto comma 5 dell'art. 13;
che successivamente, in data 4 maggio 1999, adducendo gli stessi
motivi formulati nell'istanza di cessazione della materia del
contendere, l'Avvocatura generale dello Stato ha depositato atto di
rinuncia al ricorso;
che la rinuncia al ricorso è stata regolarmente accettata dalla
Regione Lombardia.
Considerato che la rinuncia al ricorso, seguita dalla relativa
accettazione, comporta, ai sensi dell'art. 25 delle norme integrative
per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, l'estinzione del
processo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara estinto il processo.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte