Ordinanza n. 235/2001
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 06/07/2001 · relatore Franco Bile
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 30-bisCodice di procedura civile
- art. 9legge 420/1998
usata come parametro
citata
- art. 5Codice di procedura civile
- art. 26Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del
codice di procedura civile in relazione all'art. 11 del codice di
procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 3 dicembre 1999
dal tribunale di Bologna nel procedimento civile vertente tra il
Condominio "Piazza Monzoni 3" di Carrara e Federico Governatori ed
altro, iscritta al n. 34 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Franco Bile.
Ritenuto che, con ordinanza del 3 dicembre 1999, il giudice
dell'esecuzione del tribunale di Bologna - nel corso di un
procedimento di esecuzione forzata a carico di un magistrato in
servizio nel distretto della Corte d'appello di Bologna, per
espropriazione di crediti da lui vantati verso terzi - ha proposto,
in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 101 della Costituzione, la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice
di procedura civile, introdotto dall'art. 9 della legge 2 dicembre
1998, n. 420 (Disposizioni per i procedimenti riguardanti i
magistrati), ai sensi del quale, per le cause in cui sia comunque
parte un magistrato in servizio nel distretto di corte d'appello
comprendente l'ufficio giudiziario competente ai sensi del Capo I del
Titolo I del Libro I del codice di procedura civile, la competenza
territoriale spetta all'ufficio giudiziario, ugualmente competente
per materia, avente sede nel capoluogo di altro distretto,
individuato ai sensi dell'art. 11 del codice di procedura penale;
che il rimettente - dato atto che il debitore ha cessato di
appartenere alla magistratura, per pensionamento, in epoca successiva
all'ultima notifica dell'atto di pignoramento - ritiene che
"comunque", in base all'art. 5 cod. proc. civ., la competenza si
determina in ragione dello stato di fatto e della legge esistenti al
momento della proposizione della domanda, onde, in applicazione della
norma impugnata, egli sarebbe incompetente;
che, peraltro, il criterio di competenza territoriale posto
dell'art. 30-bis cod. proc. civ. - nella parte in cui si applica
all'esecuzione forzata, in deroga all'art. 26 cod. proc. civ. -
appare al remittente in contrasto con i ricordati parametri
costituzionali;
che è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri,
rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato,
eccependo l'inammissibilità o comunque l'infondatezza della
questione.
Considerato che il giudice rimettente, da un lato rileva che il
magistrato assoggettato all'esecuzione, il quale al momento della
proposizione della domanda prestava servizio nello stesso distretto,
ha poi cessato di appartenere alla magistratura per pensionamento, e,
dall'altro, soggiunge che "comunque" ex art. 5 cod. proc. civ., la
competenza si determina in base allo stato di fatto ed alla legge
esistenti a quel momento, onde la rilevanza della questione di
legittimità costituzionale della norma impugnata, che gli sottrae
una competenza altrimenti a lui spettante;
che tale motivazione sulla rilevanza è palesemente
insufficiente, giacché il rimettente non spiega perché non ha
tenuto conto del "diritto vivente" secondo cui il principio, posto
dall'art. 5 cod. proc. civ., della determinazione della competenza in
base allo stato di fatto ed alla legge esistenti al momento della
proposizione della domanda, è inapplicabile ove un mutamento dello
stato di fatto (nella specie, la cessazione del magistrato dal
servizio) faccia sopravvenire la competenza del giudice adito quando
competente non era;
che l'insufficiente motivazione sulla rilevanza rende la
questione - secondo consolidata giurisprudenza (cfr., da ultimo,
ordinanza n. 566 del 2000) - manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 30-bis del codice di procedura
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 97 e 101
della Costituzione, dal giudice dell'esecuzione del tribunale di
Bologna con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Bile
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:235 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte