Ordinanza n. 236/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1982 · relatore Francesco Saja
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 189, comma
primo, prima ipotesi, c.p.m.p. (Insubordinazione con ingiuria o
minaccia contro superiore ufficiale) promosso con ordinanza emessa il
15 ottobre 1980 dal Tribunale militare territoriale di Torino, nel
procedimento penale a carico di Orlando Antonio, iscritta al n. 380 del
registro ordinanze 1982 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 276 del 6 ottobre 1982.
Udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Francesco Saja.
Ritenuto che nel procedimento penale a carico di Orlando Antonio,
imputato di insubordinazione continuata con minaccia nei confronti di
superiori ufficiali, il Tribunale militare territoriale di Torino ha
impugnato, con l'ordinanza indicata in epigrafe, l'art. 189, primo
comma, (reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un
superiore ufficiale) del codice penale militare di pace, assumendone il
contrasto con l'art. 3 della Costituzione.
Considerato che la questione è già stata decisa con la sentenza
n. 103 dell'anno 1982, la quale ha dichiarato l'illegittimità
costituzionale della disposizione di legge sopra indicata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87
e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 189, primo comma, c.p.m.p. limitatamente alla
parte in cui prevede la reclusione militare da tre a sette anni per il
reato di insubordinazione con ingiuria o minaccia contro un superiore
ufficiale, questione sollevata dal Tribunale militare territoriale di
Torino, in riferimento all'art. 3 Cost., con l'ordinanza indicata in
epigrafe e già decisa da questa Corte con la suindicata sentenza n.
103 del 1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte