Ordinanza n. 236/1989
Questione dichiarata infondata · depositata il 21/04/1989 · relatore Renato Dell'Andro
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 13legge 47/1985
- art. 22legge 47/1985
- art. 8-quaterd.l. 146/1985
- art. 8-quaterlegge 298/1985
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della
legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) e dell'art. 8-quater della legge 21 giugno
1985, n. 298 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto
legge 28 aprile 1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di
cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47 concernente norme in materia
di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero
e sanatoria delle opere edilizie) promosso con ordinanza emessa il 18
luglio 1988 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico
di D'Esposito Raffaele, iscritta al n. 732 del registro ordinanze
1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 50,
prima serie speciale, dell'anno 1988;
Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 febbraio 1989 il Giudice
relatore Renato Dell'Andro;
Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con ordinanza emessa il 18
luglio 1988, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione
di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28
febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) nella parte in cui prevedono che il beneficio
dell'estinzione del reato consegua al solo caso in cui la conformità
dell'opera abusiva sia consacrata nel formale provvedimento di
concessione in sanatoria, e non anche nel caso in cui tale
conformità sia realizzata in virtù della demolizione dell'opera
abusiva, nonché dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985,
n. 146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298
nella parte in cui dichiara non perseguibili penalmente coloro che
abbiano demolito od eliminato le opere abusive entro la data
d'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge, e
quindi entro il 22 giugno 1985, senza nulla prevedere per le opere
demolite successivamente a tale data;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata;
Considerato che analoga questione è stata decisa con sentenza
interpretativa di rigetto n. 369 del 1988 - la quale ha ritenuto che
il capo primo della legge n. 47 del 1985 (che prevede la possibilità
d'ottenere la licenza in sanatoria con conseguente estinzione del
reato) è applicabile anche per le opere abusive realizzate dopo il
1° ottobre 1983 e demolite dopo il 6 luglio 1985 - e che,
successivamente, altre analoghe questioni sono state dichiarate
manifestamente infondate con le ordinanze n. 704 del 1988, n. 912 del
1988 e n. 1098 del 1988;
che dall'ordinanza di rinvio risulta che nella specie il reato
di costruzione abusiva è stato appunto commesso dopo il 1° ottobre
1983 e che la demolizione delle opere è avvenuta dopo il 6 luglio
1985;
che l'attuale rimettente non prospetta profili né argomenti
nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con le
ricordate decisioni e che, di conseguenza, la sollevata questione va
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n.
47 (Norme in materia di controllo dell'attività
urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere
edilizie) e dell'art. 8-quater del decreto legge 28 aprile 1985,
n.146, introdotto dalla legge di conversione 21 giugno 1985, n. 298
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 28 aprile
1985, n. 146, recante proroga di taluni termini di cui alla legge 28
febbraio 1985, n. 47 concernente norme in materia di controllo
dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria
delle opere edilizie) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal
Pretore di Sorrento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 aprile 1989.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: DELL'ANDRO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 21 aprile 1989.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1989:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte