Ordinanza n. 236/1990
Questione dichiarata infondata · depositata il 08/05/1990 · relatore Vincenzo Caianello
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4legge 74/1987
- art. 8legge 74/1987
usata come parametro
citata
- art. 325Codice di procedura civile
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 4, dodicesimo
comma, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), come sostituito dall'art. 8 della legge
6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 28
novembre 1989 dalla Corte d'appello di Trento nel procedimento civile
vertente tra Matte' Gianfranco e Feichter Margit, iscritta al n. 47
del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1990;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 aprile 1990 il Giudice
relatore Vincenzo Caianiello;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 28 novembre 1989, la Corte
d'appello di Trento ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, comma dodicesimo, della legge 1° dicembre
1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove
norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), a
tenore del quale l'appello avverso le sentenze pronunziate nei
giudizi per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili
del matrimonio "è deciso in camera di consiglio";
che, ravvisata la rilevanza della questione - perché l'appello
è stato proposto mediante ricorso, depositato entro il termine di
trenta giorni dalla notifica della sentenza impugnata e notificato,
unitamente al pedissequo decreto presidenziale di fissazione della
camera di consiglio, nel termine stabilito dal predetto decreto ma
oltre quello ordinario previsto dal codice di rito - nell'ordinanza
di rimessione il giudice a quo osserva che la norma denunciata,
introducendo il rito camerale nel grado di giudizio considerato, si
porrebbe in contrasto, in primo luogo, con l'art. 101 della
Costituzione, dal momento che la pur possibile deroga al principio di
pubblicità delle udienze deve avvenire soltanto per esigenze
obiettive e razionali che non sembrano sussistere in materia di
divorzio, nella quale le ragioni di celerità dei relativi giudizi
possono essere diversamente soddisfatte;
che, inoltre, sempre ad avviso del giudice rimettente, la scelta
del rito camerale in luogo di quello ordinario contenzioso in un solo
grado di giudizio e la mancata previsione delle norme procedurali
applicabili, specie in materia probatoria, produrrebbero una
limitazione del diritto di difesa, irragionevole rispetto agli altri
gradi che si svolgono con il rito ordinario, con conseguente
violazione degli artt. 24 e 3 della Costituzione;
che non si sono costituite in giudizio le parti private;
che è invece intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, concludendo per la manifesta infondatezza della questione
alla luce delle recenti pronunce di questa Corte;
Considerato che questione sostanzialmente identica è stata già
dichiarata non fondata con sentenze nn. 543 e 573 del 1989 e
manifestamente infondata con ordinanze nn. 587 del 1989, 120 e 212
del 1990, in riferimento agli stessi parametri ora invocati;
che, in particolare, nella sentenza n. 573 del 1989 si è
affermato che "il termine previsto dall'art. 325 del codice di
procedura civile deve essere osservato per il solo deposito del
ricorso, e non anche per la notifica del pedissequo decreto
presidenziale", che deve ovviamente avvenire nel termine in esso
indicato;
Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle
Norme integrative per i giudizi innanzi alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 4, dodicesimo comma, della legge 1° dicembre
1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
come sostituito dall'art. 8 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove
norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24 e 101 della Costituzione,
dalla Corte d'Appello di Trento con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 3 maggio 1990.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: CAIANIELLO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria l'8 maggio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte