Ordinanza n. 236/1991
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 30/05/1991 · relatore Gabriele Pescatore
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
con ordinanza emessa il 4 luglio 1989 dal Pretore di Brescia nel
procedimento civile vertente tra Angelina Palmieri e l'I.N.P.S.,
iscritta al n. 68 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 8, prima serie speciale
dell'anno 1991;
Visto l'atto di costituzione di Angelina Palmieri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Gabriele Pescatore;
Ritenuto che il Pretore di Brescia, con ordinanza 4 luglio 1989
(pervenuta a questa Corte il 4 febbraio 1991), ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), nella parte in cui esclude
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal
Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta a carico della Cassa di
previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.);
Considerato che questa Corte, con la sentenza n. 547 del 1990, ha
già dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'anzidetto art.
1, secondo comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9, nella parte in
cui prevede tale esclusione;
che, pertanto, la questione è manifestamente inammissibile,
per essere stata la norma impugnata già dichiarata illegittima in
parte qua;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), già dichiarato costituzionalmente
illegittimo con sentenza n. 547 del 1990, nella parte in cui esclude
l'integrazione al minimo della pensione di riversibilità erogata dal
Fondo speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni
nell'ipotesi di cumulo con pensione diretta erogata dalla Cassa di
previdenza per i dipendenti degli enti locali (C.P.D.E.L.), questione
sollevata dal Pretore di Brescia con l'ordinanza indicata in
epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: PESCATORE
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte