Ordinanza n. 236/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1998 · relatore Cesare Ruperto
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 18Statuto dei lavoratori
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza Nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 373 del Codice
della navigazione, promossi con n. 8 ordinanze emesse il 18 aprile
1997 dal pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta,
rispettivamente iscritte dal n. 778 al n. 785 del registro ordinanze
1997 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 46 e
47, prima serie speciale, dell'anno 1997;
Udito nella camera di consiglio del 20 maggio 1998 il giudice
relatore Cesare Ruperto;
Ritenuto che, con otto identiche ordinanze, tutte emesse il 18
aprile 1997, il pretore di Trani, sezione distaccata di Molfetta, ha
sollevato - in riferimento all'art. 3 della Costituzione - questione
di legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice della
navigazione, secondo il quale i diritti derivanti dal contratto di
arruolamento si prescrivono con il decorso di due anni dallo sbarco
nel porto di arruolamento successivamente alla cessazione o alla
risoluzione del contratto;
che, secondo il pretore, tale prescrizione assicura un
trattamento ingiustificatamente più favorevole rispetto al lavoro
comune, in seguito all'ormai realizzatasi parificazione sostanziale
sul piano delle garanzie tra il contratto di arruolamento (al quale
la contrattazione collettiva garantisce ora un regime di continuità)
e tutti gli altri rapporti di lavoro assistiti da stabilità, per i
quali la prescrizione (quinquennale) può correre in costanza di
rapporto, quando trovi applicazione la cosiddetta "tutela reale" (con
il rimedio della reintegrazione del posto di lavoro ex art. 18 della
legge 20 maggio 1970, n. 300);
che, quindi, per il progressivo venir meno di molti elementi di
specialità del lavoro nautico, ad opera anche della giurisprudenza
costituzionale, sembra al giudice a quo non esservi più ragione
alcuna per riconoscere ancora la più favorevole decorrenza della
prescrizione prevista dalla denunciata norma al personale in regime
di continuità del rapporto di lavoro.
Considerato che le ordinanze trattano la medesima questione, con
identici argomenti, per cui i relativi giudizi possono essere riuniti
e decisi con un unico provvedimento;
che, le ordinanze stesse sono del tutto prive di motivazione in
ordine alla rilevanza della questione di legittimità costituzionale
nei giudizi a quibus;
che difetta altresì l'indicazione, ancorché sommaria, degli
elementi idonei a individuare la fattispecie concreta oggetto di
ciascuna delle controversie sottoposte all'esame del giudice
rimettente;
che, pertanto, non risultando osservata la prescrizione dell'art.
23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, in forza della quale il giudice
è tenuto ad indicare nell'ordinanza i termini della rimessione, la
questione dev'essere dichiarata manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 373 del codice
della navigazione, sollevata, in riferimento all'art. 3 della
Costituzione, dal pretore di Trani - sezione distaccata di Molfetta,
con le ordinanze in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Ruperto
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte