Ordinanza n. 236/1999
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 11/06/1999 · relatore Gustavo Zagrebelsky
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 63legge 428/1990
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2,
della legge 29 dicembre 1990, n. 428 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità
europee, legge comunitaria per il 1990), promossi con due ordinanze
emesse il 7 luglio 1998 dal pretore di Padova nei procedimenti civili
vertenti tra Luciano Belluco ed altra e Raffaella Bregolin e
Ministero delle politiche agricole, iscritte ai nn. 685 e 686 del
registro ordinanze 1998 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 40, prima serie speciale, dell'anno 1998.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Gustavo Zagrebelsky.
Ritenuto che con due identiche ordinanze del 7 luglio 1998 il
pretore di Padova ha sollevato questione di legittimità
costituzionale dell'art. 63, comma 2, della legge 29 dicembre 1990,
n. 428 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle comunità europee, legge
comunitaria per il 1990), in riferimento all'art. 3 della
Costituzione;
che, ad avviso del rimettente, la norma impugnata, ricompresa
nella più generale disposizione dell'art. 63 della legge n. 428 del
1990 che appresta gli strumenti sanzionatori connessi alla disciplina
in tema di prelievo di corresponsabilità sui cereali (disciplina
contenuta essenzialmente nel regolamento CEE n. 2727/1975 del
Consiglio del 29 ottobre 1975 e successive modifiche e integrazioni,
e svolta in dettaglio dai decreti interministeriali 13 giugno 1989,
n. 242 e 23 luglio 1990, n. 228), in quanto stabilisce una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo non inferiore a quattro e non
superiore a venti (recte: quaranta) milioni di lire per i soggetti
esonerati dall'obbligo del prelievo che omettono di informare,
secondo i modi e i tempi prescritti dalla normativa, gli organi di
controllo dell'attività svolta, sarebbe ingiustificatamente
sfavorevole rispetto ad altre ipotesi considerate nello stesso art.
63;
che, in particolare, il giudice rimettente censura la norma per
violazione del principio di uguaglianza, attraverso il raffronto a)
da un lato, con la previsione del comma 1 dell'art. 63, che
stabilisce la sanzione amministrativa da due a venti milioni di lire
per chi, tenuto all'obbligo del prelievo, ometta di effettuarlo, e b)
dall'altro, con la sanzione, risultante dal combinato disposto dei
commi 3 e 4 del citato art. 63, stabilita per i soggetti, tenuti al
prelievo, che lo acquisiscano ma che ne omettano il tempestivo
versamento, effettuando tuttavia quest'ultimo entro il trentesimo
giorno dalla scadenza prevista (sanzione amministrativa pecuniaria
stabilita dal comma 3 tra dieci e duecento milioni di lire, ridotta
di quattro volte ai sensi del comma 4);
che l'anzidetta duplice differenziazione appare al giudice a quo
in contrasto con il principio costituzionale invocato, giacché
risulta più severamente sanzionato un comportamento illecito di
carattere formale e concernente "fattispecie residuali e di apparente
limitato interesse per il mercato", rispetto a condotte produttive di
un effettivo danno per gli interessi finanziari dello Stato;
che alla stregua di tali rilievi il giudice rimettente prospetta
il dubbio di costituzionalità del citato art. 63, comma 2, della
legge n. 428 del 1990, "nella parte in cui prevede una sanzione
determinata nel minimo in misura superiore all'art. 63, 1 comma,
della legge medesima e, comunque, ove prevede una sanzione più
elevata rispetto al combinato disposto di cui agli artt. 63, 3 comma,
e 63, 4 comma";
che è intervenuto in entrambi i giudizi così promossi il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per una
declaratoria di inammissibilità o comunque di infondatezza delle
questioni sollevate.
Considerato che le ordinanze sollevano, con identiche
argomentazioni, la medesima questione, e che pertanto i relativi
giudizi possono essere riuniti e decisi con unica pronuncia;
che le suddette ordinanze di rimessione non contengono alcun
cenno circa la descrizione delle fattispecie concrete oggetto dei
giudizi che il giudice rimettente è chiamato a decidere, limitandosi
a prospettare una presunta censura di disarmonia tra la disposizione
impugnata e quelle assunte a termini di raffronto;
che l'accennata lacuna espositiva non consente a questa Corte di
valutare la rilevanza della questione sollevata;
che, ai fini del rilievo che precede, vale in particolare la
considerazione che nell'ambito della stessa norma sottoposta al
controllo di costituzionalità sono incluse due differenti ipotesi,
in relazione ai diversi soggetti esonerati dall'obbligo del prelievo
che in essa sono considerati (rispettivamente, le imprese di
trasformazione di cereali per conto del produttore-utilizzatore, e i
"piccoli produttori": v. gli artt. 2 e 12 del decreto ministeriale
13 giugno 1989, n. 242, cui la norma fa espresso rinvio) e inoltre
che la successione delle fonti secondarie integrative della (oggi non
più operante) normativa del regolamento comunitario (dapprima con
l'abrogazione del decreto ministeriale n. 242 del 1989 a opera del
decreto ministeriale n. 228 del 1990, e poi con la disposta
"reviviscenza" del primo a causa del rinvio ricettizio ad esso da
parte della norma impugnata: v. il decreto ministeriale 24 maggio
1991) presenta, ratione temporis talune possibili cesure quanto
all'efficacia della normativa nel tempo; considerazioni, queste, che
rendono particolarmente stringente l'onere di fornire una adeguata
motivazione sull'applicabilità della norma denunciata nei giudizi
principali, e dunque sulla rilevanza del dubbio di costituzionalità
sollevato;
che, essendo stato disatteso l'obbligo di fornire adeguata
motivazione circa la rilevanza (art. 23 della legge 11 marzo 1953, n.
87), la questione sollevata deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità della
questione di legittimità costituzionale dell'art. 63, comma 2, della
legge 29 dicembre 1990, n. 428 ((Disposizioni per l'adempimento di
obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle comunità
europee, legge comunitaria per il 1990), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Padova, con le
ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Zagrebelsky
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte