Ordinanza n. 236/2001
Altra decisione · depositata il 06/07/2001 · relatore Giovanni Maria Flick
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 4-terd.l. 82/2000
- art. 4-terlegge 144/2000
usata come parametro
citata
- art. 442legge 144/2000
- art. 7legge 4/2001
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter commi da 2
a 7, del d.l. 7 aprile 2000, n. 82 (Modificazioni alla disciplina dei
termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato)
convertito in legge 5 giugno 2000, n. 144, anche in relazione
all'art. 442, comma 2, del codice di procedura penale, promossi con
ordinanze emesse il 5 luglio, il 21 giugno e il 25 luglio 2000 dalla
Corte di assise di Palermo, rispettivamente iscritte ai n. 689 e 696
del registro ordinanze 2000 ed al n. 45 del registro ordinanze 2001 e
pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numeri 46 e 48,
1a serie speciale, dell'anno 2000 e n. 5, 1a serie speciale,
dell'anno 2001.
Udito nella camera di consiglio del 26 aprile 2001 il giudice
relatore Giovanni Maria Flick;
Ritenuto che con tre ordinanze di analogo tenore - emesse il
21 giugno, il 5 e 25 luglio 2000 - la Corte di assise di Palermo ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 4-ter
commi da 2 a 7, della legge 5 giugno 2000 n. 144 (recte: del d.l.
7 aprile 2000, n. 82, recante "Modificazioni alla disciplina dei
termini di custodia cautelare nella fase del giudizio abbreviato"),
convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 2000, n. 144),
"anche in relazione all'art. 442, comma 2, cod. proc. pen.", per
contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 97, 101, secondo comma, 102, primo
comma, 111 e 112 della Costituzione;
che il giudice a quo premette che, nel corso di tre diversi
giudizi, taluni degli imputati - chiamati a rispondere, tra gli
altri, di più reati punibili con la pena dell'ergastolo ovvero di un
delitto punibile con l'ergastolo ed altri delitti punibili con pena
detentiva superiore a cinque anni - ipotesi nelle quali, alla pena
dell'ergastolo, si aggiungerebbe la sanzione dell'isolamento diurno -
avevano chiesto di essere giudicati con il rito abbreviato, a norma
dei commi 2 e seguenti dell'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000;
che, ad avviso del rimettente, la norma censurata la cui
giustificazione dovrebbe ravvisarsi nella finalità di consentire
all'imputato, che non abbia potuto accedere al giudizio abbreviato
ordinario per l'avvenuta scadenza del termine di proposizione della
richiesta, di usufruire comunque di tale rito speciale - si porrebbe
in contrasto, innanzitutto, con l'art. 3 della Costituzione: la
possibilità, per gli imputati di reati punibili con l'ergastolo, di
accedere al giudizio abbreviato, a semplice richiesta non sindacabile
dal giudice, fino alla conclusione dell'istruttoria dibattimentale
nel giudizio di primo grado (art. 4-ter comma 2) fonderebbe, infatti,
un irragionevole privilegio per tale categoria di imputati,
consentendo loro di avanzare la richiesta di rito speciale dopo aver
conosciuto e valutato la situazione probatoria consolidatasi
nell'istruttoria dibattimentale o, addirittura, sulla base del
prevedibile esito delle prove ancora da assumere, senza che a ciò
corrisponda una ragione apprezzabile di economia processuale;
che tale meccanismo normativo non avrebbe quindi altro
effetto se non quello di realizzare, a beneficio dell'imputato, un
ingiustificato sconto di pena, tale da vanificare anche la funzione
rieducativa della stessa;
che, inoltre, l'incostituzionalità della norma denunciata,
per violazione degli artt. 3 e 27 della Carta, risulterebbe ancor
più evidente nelle ipotesi in cui l'imputato, il quale abbia optato
per il rito abbreviato, sia riconosciuto colpevole di più reati
punibili, ciascuno, con la pena dell'ergastolo o di un delitto punito
con l'ergastolo ed altri puniti con pena complessiva superiore a
cinque anni;
che in tali ipotesi, infatti, - a fronte di una pena
detentiva costituita, in astratto, dall'ergastolo inasprito
dall'isolamento diurno - la diminuente per il rito speciale
implicherebbe la sostituzione automatica della pena dell'ergastolo
con la pena detentiva della reclusione a trenta anni, nella quale
rimarrebbe inevitabilmente "assorbito" l'inasprimento punitivo
dell'isolamento diurno, lasciando così sprovvisti di sanzione i
delitti concorrenti: con l'irragionevole conseguenza che "l'imputato
che abbia commesso un solo omicidio soggiacerà alla stessa pena e
allo stesso trattamento sanzionatorio complessivo inflitto a chi
abbia commesso decine di omicidi oppure omicidi e stragi" ;
che, ancora, la scelta del rito abbreviato, rimessa
all'assoluta discrezionalità dell'imputato, verrebbe a vulnerare sia
l'art. 24 della Costituzione, inibendo l'assunzione di mezzi di prova
chiesti dalle altre parti e già ammessi, sia gli artt. 101, secondo
comma, e 102, primo comma, della Costituzione, non essendo
riconosciuto al giudice il potere di valutare, in concreto,
fondamento e giustificazione del rito alternativo richiesto, anche in
relazione allo stato di sviluppo dell'istruttoria dibattimentale;
che la facoltà di scelta del rito da parte dell'imputato
comporterebbe altresì una lesione del principio della formazione
della prova nel contraddittorio delle parti, sancito dall'art. 111
della Costituzione, in quanto verrebbe riconosciuto di fatto,
all'imputato stesso, il potere di "espungere" prove già ammesse e
non ancora assunte;
che, con riferimento alle prove articolate dalla pubblica
accusa, ciò comporterebbe anche la violazione dell'art. 112 della
Costituzione, poiché verrebbe vanificato, in tal modo, l'obbligo del
pubblico ministero di dare impulso alla formazione della prova per
l'esercizio dell' azione penale;
che la norma impugnata si porrebbe da ultimo in contrasto con
gli artt. 97, primo comma, e 111, secondo comma, della Costituzione
in quanto, nell'ipotesi in cui il rito abbreviato venisse richiesto
soltanto da alcuni dei coimputati, si avrebbe un sensibile
allungamento dei tempi di definizione del procedimento, per la
duplicazione del processo e del materiale decisorio, con la
compromissione, ad un tempo, tanto del principio di buon andamento
dell'amministrazione della giustizia, quanto del nuovo, specifico
vincolo costituzionale della "ragionevole durata del processo".
Considerato che le ordinanze sollevano la medesima questione e
che, pertanto, i relativi giudizi vanno riuniti per essere definiti
con unica decisione;
che il d.l. 24 novembre 2000, n. 341 (Disposizioni urgenti
per l'efficacia e l'efficienza dell'Amministrazione della giustizia),
convertito, con modificazioni, nella legge 19 gennaio 2001, n. 4, ha
apportato rilevanti innovazioni al quadro normativo di riferimento
della questione oggetto della presente decisione;
che, in particolare, l'art. 7 del citato d.l. ha introdotto,
nel comma 1, una norma di interpretazione autentica dell'art. 442,
comma 2, ultimo periodo, cod.proc.pen., stabilendo che "l'espressione
"pena dell'ergastolo deve intendersi riferita all'ergastolo senza
isolamento diurno" ed ha aggiunto, nel comma 2, un ulteriore periodo
al capoverso del medesimo art. 442 cod.proc.pen., disponendo che
"alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno, nei casi di concorso
di reati e di reato continuato, è sostituita quella dell'ergastolo";
che, inoltre, a fronte di tali disposizioni, l'art. 8 del
medesimo d.l. n. 341 del 2000 ha dettato una particolare disciplina
transitoria per i procedimenti penali in corso, stabilendo che
l'imputato, in determinate ipotesi, possa revocare la richiesta di
giudizio abbreviato ovvero la richiesta di cui al comma 2
dell'art. 4-ter del d.l. n. 82 del 2000;
che, pertanto, gli atti devono essere restituiti al giudice
rimettente, perché valuti se la questione sollevata sia tuttora
rilevante nel giudizio a quo.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi,
Ordina la restituzione degli atti al giudice rimettente.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Flick
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:236 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte