Ordinanza n. 237/1982
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/12/1982 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 38Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 10Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. (031U0773)
- art. 14legge 497/1974
- art. 2legge 895/1967
- art. 7legge 895/1967
- art. 58r.d. 635/1940
- art. 10legge 497/1974
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale degli artt. 10 e
14 della legge 14 ottobre 1974, n. 497 (Nuove norme contro la
criminalità), sostitutivi degli artt. 2 e 7 della legge 2 ottobre
1967, n. 895 (Disposizioni per il controllo delle armi), dell'art. 38
del r.d. 18 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza) e dell'art. 58 del r.d. 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento
per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza),
giudizi promossi con le ordinanze emesse il 17 dicembre 1980 dal
Tribunale di Roma, il 23 ottobre 1980 dal Tribunale di Napoli, il 29
maggio 1981 dal Tribunale di Mantova, il 19 febbraio 1982 dal Tribunale
di Reggio Emilia, il 10 febbraio 1982 dalla Corte d'appello de
L'Aquila, il 22 gennaio e il 5 febbraio 1982 dal Tribunale di Macerata,
il 25 febbraio 1982 dal Tribunale di Roma e dal Tribunale di Mantova e
il 17 marzo 1982 dal Tribunale di Udine, rispettivamente iscritte ai
nn. 70, 77 e 534 del registro ordinanze 1981 ed ai nn. 228, 254, 260,
261, 288, 289 e 290 del registro ordinanze 1982 e pubblicate nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica nn. 105, 117 e 311 del 1981 e nn.
255, 262 e 269 del 1982.
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 2 dicembre 1982 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Rilevato che il Tribunale di Napoli, il Tribunale di Roma, la Corte
d'appello de L'Aquila, il Tribunale di Reggio Emilia e il Tribunale di
Udine con ordinanze emesse, rispettivamente, il 23 ottobre 1980, il 17
dicembre 1980, il 10 febbraio 1982, il 19 febbraio 1982 e il 17 marzo
1982, hanno impugnato in riferimento all'art. 3 della Costituzione, gli
artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497 (che hanno sostituito gli
artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895), nella parte in cui, nel
prevedere come reato l'illegale detenzione di armi comuni da sparo, non
distinguono la posizione di chi non abbia mai denunciato la detenzione
di tali armi da quella di chi, denunciata la detenzione di esse presso
l'autorità di pubblica sicurezza o il comando dei carabinieri del
luogo di originaria residenza, abbia omesso di ripetere la denuncia nel
luogo di nuova residenza;
che identiche questioni sono state proposte anche dal Tribunale di
Macerata con ordinanze del 22 gennaio 1982 e del 5 febbraio 1982, dal
Tribunale di Mantova con ordinanze del 29 maggio 1981 e del 25 febbraio
1982, e dal Tribunale di Roma con ordinanza del 25 febbraio 1982,
denunciando, oltre agli artt. 10 e 14 della legge n. 497 del 1974 (che
hanno sostituito gli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967), anche gli
artt. 38 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (t. u. delle leggi di p.
s.), e 58 regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (regolamento per
l'esecuzione del t. u. delle leggi di p. s.);
ritenuto che i giudizi devono essere riuniti e congiuntamente
decisi in quanto le ordinanze di rimessione prospettano censure
sostanzialmente identiche;
considerato che le questioni, nei termini prospettati dai giudici a
quibus, sono state già decise dalla Corte con la sentenza n. 166 del
22 ottobre 1982, che ha dichiarato l'inammissibilità della questione
di legittimità costituzionale dell'art. 58 regio decreto n. 635 del
1940 e la non fondatezza delle altre questioni;
visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità
costituzionale dell'art. 38 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e
degli artt. 10 e 14 legge 14 ottobre 1974, n. 497, che hanno sostituito
gli artt. 2 e 7 legge 2 ottobre 1967, n. 895, sollevate, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, con le ordinanze in epigrafe;
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 58 del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635,
sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale
di Macerata con le ordinanze del 22 gennaio 1982 e del 5 febbraio 1982,
dal Tribunale di Mantova con le ordinanze del 29 maggio 1981 e del 25
febbraio 1982 e dal Tribunale di Roma con l'ordinanza del 25 febbraio
1982.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 dicembre 1982.
F.to: LEOPOLDO ELIA - ANTONINO DE
STEFANO - GUGLIELMO ROEHRSSEN -
ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI
DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO
PALADIN - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1982:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte