Ordinanza n. 237/1987
Altra decisione · depositata il 23/06/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 15legge 144/1949
usata come parametro
citata
- art. 429Codice di procedura civile
- art. 9legge 143/1949
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 15 della legge 2
marzo 1949, n. 144 (Approvazione della tariffa degli onorari per le
prestazioni professionali dei geometri) promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 22 luglio 1982 dal Tribunale di Sondrio
nel procedimento civile vertente tra Folini Marziano e Martini
Antonio ed altra iscritta al n. 651 del registro ordinanze 1982 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 60 dell'anno
1983;
2) ordinanza emessa il 28 aprile 1983 dal Tribunale di Sondrio
nel procedimento civile vertente tra Vega Franco Corrado e s.n.c.
Fratelli Lusardi ed altro iscritta al n. 620 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 11
dell'anno 1984;
3) ordinanza emessa il 19 maggio 1983 dal Tribunale di Sondrio
nel procedimento civile vertente tra Ruffoni Antonio e Conforti Lino
iscritta al n. 769 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46 dell'anno 1984;
4) ordinanza emessa il 7 dicembre 1983 dal Tribunale di Vicenza
nel procedimento civile vertente tra Semilia Vincenzo e Petracca
Bruno iscritta al n. 318 del registro ordinanze 1984 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 252 dell'anno 1984;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il Giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che
1.1. - Con ordinanza emessa il 22 luglio 1982 (notificata il 24 e
comunicata il 25 agosto successivi; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 2 marzo 1983 e iscritta al n. 651 reg. ord. 1982)
nel procedimento civile tra il geometra Folini Marziano, Martini
Antonio e Todeschini Attilia avente per oggetto il pagamento della
somma dovuta per prestazioni professionali e gli interessi ai sensi
dell'art. 15 l. 2 marzo 1949 n. 144, il Tribunale di Sondrio giudicò
rilevante e, in riferimento all'art. 3 Cost., non manifestamente
infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15 l.
2 marzo 1949, n. 144 nella parte in cui prevede che sulle somme
dovute e non pagate a saldo della specifica, entro il termine di
sessanta giorni dalla consegna della stessa, decorrono a favore del
professionista ed a carico del committente gli interessi ragguagliati
al tasso di sconto stabilito dalla Banca d'Italia;
1.2. - Con ordinanza emessa il 28 aprile 1983 (notificata e
comunicata il 13 maggio successivo; pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 11 dell'11 gennaio 1984 e iscritta al n. 620 reg. ord.
1983) nel procedimento civile tra il geometra Vega Franco Corrado e
la s.n. c. Fratelli Lusardi, avente per oggetto il pagamento delle
somme dovute per prestazioni professionali e gli interessi ai sensi
dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, il Tribunale di Sondrio
sollevò d'ufficio in riferimento all'art. 3 Cost. la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144,
nella parte in cui prevede che, decorsi sessanta giorni dalla
presentazione della parcella dei compensi da parte del geometra,
decorrono sulle somme dovute e non pagate gli interessi ragguagliati
al tasso di sconto della Banca d'Italia;
1.3. - Con ordinanza emessa al 19 maggio 1983 (comunicata il 31 e
notificata il 20 luglio successivi; nella Gazzetta Ufficiale n. 46
del 15 febbraio 1984 e iscritta al n. 769 reg. ord. 1983) nel
procedimento civile tra il geometra Ruffoni Antonio e Conforti Lino
avente per oggetto il pagamento delle somme dovute per prestazioni
professionali e gli interessi ai sensi dell'art. 15 l. 2 marzo 1949,
n. 144, il Tribunale di Sondrio sollevò d'ufficio, in riferimento
all'art, 3, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15
l. 2 marzo 1949, n. 144 nella parte in cui prevede che, decorsi
sessanta giorni dalla presentazione della parcella dei compensi da
parte del geometra, decorrono sulle somme dovute e non pagate gli
interessi ragguagliati al tasso di sconto della Banca d'Italia;
1.4. - Con ordinanza emessa il 7 dicembre 1983 (comunicata il 14 e
notificata il 16 del succesivo mese di febbraio 1984; pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 12 settembre 1984 e iscritta al
n. 318 reg. ord. 1984) sulla opposizione a precetto intimato al
Semilia Vincenzo, spiegata dal geometra Petracca Bruno per il
pagamento dei compensi professionali e degli interessi calcolati ai
sensi dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144, il Tribunale di Vicenza
dichiarò rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimità costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949, n. 144
nella parte in cui dispone che sulle somme dovute ai geometri per le
loro prestazioni professionali siano dovuti gli interessi legali
ragguagliati al tasso ufficiale di sconto fissato dalla Banca
d'Italia in contrasto con la norma generale (art. 1284 c.c.) che
stabilisce il saggio degli interessi legali nella misura del 5% e con
il principio di eguaglianza enunciato dall'art. 3 Cost.;
2.1. - Nessuna delle parti dei giudizi a quibus si è costituita
né ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei ministri;
2.2. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto congiunta relazione sui quattro incidenti;
Considerato che
3. - I quattro incidenti vanno riuniti perché accomuna le
ordinanze di rimessione la stessa questione d'illegittimità
costituzionale dell'art. 15 l. 2 marzo 1949 n. 144 (Approvazione
della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei
geometri) nella parte in cui rescrive che sulle somme dovute ai
geometri per compensi professionali e non pagate sono dovuti gli
interessi ragguagliati al tasso di sconto stabilito dalla Banca
d'Italia in riferimento agli artt. 3 Cost. e 1284 c.c.;
4. - Questa Corte non ha mancato di avvertire - con ord. n. 67 del
1987, resa a proposito dell'art. 9 comma quarto l. 2 marzo 1949, n.
143 (Approvazione della tariffa professionale degli ingegneri e
architetti), - che il danno provocato dall'inadempimento dei debiti
pecuniari derivanti dai rapporti di lavoro dipendente ed autonomo
nonché d'impiego pubblico, in applicazione del principio enunciato
dalla giurisprudenza della Corte dei Conti e dalla C. cost. n. 300
del 1986, è determinato alla stregua degli artt. 429 c.p.c. e 150
d.a.c.p.c. (novellati in virtù della l. 11 agosto 1973, n. 533), e
pertanto è preliminare all'esame della prospettata questione
d'illegittimità la verifica della incidenza sulla stessa
dell'enunciato principio, che la Corte non può non rimettere ai
giudici a quibus.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti gli incidenti iscritti ai nn. 651/1982, 620 e 769/1983 e
318/1984, ordina la restituzione degli atti al Tribunale di Sondrio
(nn. 651/1982, 620 e 769/1983) e al Tribunale di Vicenza (n.
318/1984).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte