Ordinanza n. 237/1991
Questione dichiarata infondata · depositata il 30/05/1991 · relatore Ugo Spagnoli
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 125 del decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale), promosso
con ordinanza emessa il 4 dicembre 1990 dal Giudice per le indagini
preliminari presso la Pretura di Verona nel procedimento penale a
carico di Zanetti Emanuelita ed altra, iscritta al n. 60 del registro
ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 7, prima serie speciale, dell'anno 1991;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 aprile 1991 il Giudice
relatore Ugo Spagnoli;
Ritenuto che il Giudice per le indagini preliminari presso la
Pretura circondariale di Verona, chiamato a decidere sulla richiesta
di archiviazione avanzata dal pubblico ministero nel procedimento a
carico di Zanetti Emanuelita e Rossetti Maria, entrambe sottoposte ad
indagini per il reato di favoreggiamento personale, ha, con ordinanza
del 4 dicembre 1990, sollevato, in riferimento all'art. 76 della
Costituzione, questione di legittimità dell'art. 125 del testo delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
procedura penale (testo approvato con il decreto legislativo 28
luglio 1989, n. 271), in quanto esso comporterebbe che l'azione
penale non debba essere esercitata "ove, con gli elementi probatori a
disposizione, non sia possibile chiedere utilmente la condanna
dell'imputato", così contrastando con l'art. 2, n. 50, della legge
di delega 16 febbraio 1987, n. 81, che, invece, prescrive al
"'giudice di disporre, su richiesta del pubblico ministero,
l'archiviazione (solo) per manifesta infondatezza della notizia di
reato' (oltre che per improcedibilità della azione penale e per
essere ignoti gli autori del reato)";
che tale questione è stata nuovamente sollevata nel medesimo
procedimento a seguito della restituzione dei relativi atti disposta
da questa Corte con l'ordinanza n. 463 del 1990, ritenendosi dal
predetto Giudice che il "nuovo quadro normativo" risultante dalla
sentenza n. 445 del 1990 non ne abbia fatto venir meno la rilevanza;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
Considerato che, dopo la pronuncia dell'ordinanza di rimessione,
questa Corte, con la sentenza n. 88 del 1991, ha dichiarato non
fondata, nei sensi di cui in motivazione, la medesima questione;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 125 del testo delle norme di attuazione, di
coordinamento e transitorie del codice di procedura penale (testo
approvato con il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271), in
riferimento all'art. 76 della Costituzione, sollevata dal Giudice per
le indagini preliminari presso la Pretura di Verona con ordinanza del
4 dicembre 1990.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 22 maggio 1991.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: SPAGNOLI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 30 maggio 1991.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1991:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte