Ordinanza n. 237/1998
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 26/06/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2952, terzo
comma, del codice civile, promosso con ordinanza emessa il 3 giugno
1997 dal giudice conciliatore di Napoli, nel procedimento civile
vertente tra Cipolletta Maria Saveria e Caruso Barisiello Giovanna ed
altra, iscritta al n. 897 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 2 - prima serie
speciale, dell'anno 1998.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri.
Ritenuto che il giudice conciliatore di Napoli, sez. vicaria, nel
corso di un giudizio promosso "per il risarcimento danni", ha
sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 23 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 2952, terzo comma,
del codice civile, nella parte in cui prevede che il termine di
prescrizione dei diritti derivanti dal contratto di assicurazione per
la responsabilità civile decorre anche "dal giorno in cui il terzo
ha richiesto il risarcimento all'assicurato" e non soltanto dal
giorno in cui il terzo "ha promosso contro di questo l'azione";
che a sostegno della non manifesta infondatezza della questione
il rimettente afferma soltanto che "se l'assicurato invia alla
propria assicurazione la richiesta del terzo e questi non dà seguito
all'azione, l'assicurato stesso è penalizzato dall'aumento del
premio o, comunque, dalla mancata riduzione prevista per chi non
comunica alcun sinistro sia attivo che passivo. Di contro, l'istituto
assicuratore ne trae vantaggio, perché non esborsa alcunché e
guadagna per effetto dell'aumentato premio della polizza
assicurativa. In tale circostanza, si reputa più giusto inviare
all'istituto assicuratore solo l'atto di citazione, notificato nei
due anni previsti, ai fini della prescrizione, come recita l'ultima
parte del terzo comma dell'art. 2952, cod. civ., "o ha promosso
contro di questi l'azione" ";
che è intervenuto in giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o comunque
infondata.
Considerato che nell'ordinanza di rimessione non sono indicati gli
elementi della concreta fattispecie all'esame del giudice a quo, la
quale non può in alcun modo desumersi;
che, inoltre, il rimettente ha omesso ogni motivazione in ordine
alla rilevanza della questione ai fini del decidere;
che la motivazione appare carente anche in relazione ai parametri
di riferimento, essendovi solo la mera indicazione dell'art. 23 della
Costituzione, senza che sia specificata la ragione della presunta
violazione di tale norma;
che, pertanto, la questione deve essere dichiarata manifestamente
inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 2952, terzo comma, del codice
civile, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 23 della
Costituzione, dal giudice conciliatore di Napoli, sez. vicaria, con
l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte