Ordinanza n. 237/2000
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 22/06/2000 · relatore Annibale Marini
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 53Costituzione
- art. 76Costituzione
- art. 26legge 87/1953
citata
- art. 7legge 413/1991
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del
decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul
processo tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), promosso con
ordinanza emessa il 14 ottobre 1999 dalla Commissione tributaria
provinciale di Brescia sul ricorso proposto da Promotion Programme di
Venza e Strambelli e C. S.n.c. contro l'Ufficio IVA di Brescia,
iscritta al n. 27 del registro ordinanze 2000 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 6, prima serie speciale,
dell'anno 2000;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio dell'8 giugno 2000 il giudice
relatore Annibale Marini;
Ritenuto che la Commissione tributaria provinciale di Brescia,
con ordinanza emessa il 14 ottobre 1999, ha sollevato, in riferimento
agli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della Costituzione, questione
di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413);
che ad avviso della commissione rimettente, la disposizione
di cui all'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 546 del 1992, nella parte
in cui esclude l'ammissibilità, nel processo tributario, della prova
testimoniale, si porrebbe in contrasto con gli artt. 3, 24, 53, primo
comma, e 76 della Costituzione;
che nel giudizio dinanzi a questa Corte è intervenuto il
Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso
dall'Avvocatura generale dello Stato, che, rilevando come l'ordinanza
di rimessione risulti del tutto priva di motivazione sulla non
manifesta infondatezza della questione, ha concluso per la
declaratoria di inammissibilità della questione medesima.
Considerato che il rimettente omette qualsiasi cenno sulla
fattispecie concreta sottoposta al suo esame;
che manca, inoltre, nell'ordinanza di rimessione una pur
sintetica motivazione in ordine sia alla non manifesta infondatezza
che alla rilevanza della questione;
che, in relazione a tali omissioni, la questione deve essere
dichiarata, in conformità alla costante giurisprudenza di questa
Corte, manifestamente inammissibile.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 4, del decreto
legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 (Disposizioni sul processo
tributario in attuazione della delega al Governo contenuta
nell'art. 30 della legge 30 dicembre 1991, n. 413), sollevata in
riferimento agli artt. 3, 24, 53, primo comma, e 76 della
Costituzione, dalla Commissione tributaria provinciale di Brescia,
con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 giugno 2000.
Il Presidente: Mirabelli
Il redattore: Marini
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 22 giugno 2000.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2000:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte