Ordinanza n. 237/2001
Questione dichiarata infondata · depositata il 06/07/2001 · relatore Fernando Santosuosso
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 12-bislegge 74/1987
- art. 16legge 74/1987
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della
legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento
del matrimonio), nel testo introdotto dall'art. 16 della legge
6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di
scioglimento del matrimonio), promosso con ordinanza emessa il
2 luglio 1999 dal tribunale di Roma, in composizione monocratica, nel
procedimento civile proposto da Mari Eleonora contro Fiorini Franco
ed altra, iscritta al n. 715 del registro ordinanze 2000 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, 1ª serie speciale,
dell'anno 2000.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 9 maggio 2001 il giudice
relatore Fernando Santosuosso.
Ritenuto che, nel corso di un giudizio civile promosso per il
riconoscimento del diritto a percepire il quaranta per cento
dell'indennità di fine rapporto spettante all'ex coniuge, il
tribunale di Roma, in composizione monocratica, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898
(Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), nel testo
introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme
sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio);
che nella causa in esame una donna ha convenuto l'ex marito e
la società datrice di lavoro di quest'ultimo, esponendo che il
matrimonio contratto dalle parti era stato sciolto con sentenza del
10 ottobre 1989, e che il proprio ex coniuge era in procinto di
andare in pensione;
che pertanto, essendo titolare di assegno di mantenimento ai
sensi dell'art. 5 della legge n. 898 del 1970, la parte attrice ha
chiesto di vedersi assegnata la quota del prossimo trattamento di
fine rapporto dell'ex coniuge, nella misura fissata dalla norma
impugnata;
che il giudice rimettente osserva, in relazione all'esatta
interpretazione dell'art. 12-bis che tale norma attribuisce all'ex
coniuge il diritto ad ottenere il quaranta per cento dell'indennità
di fine rapporto indipendentemente dalla circostanza che tale
indennità sia maturata dopo la sentenza di divorzio, con ciò
escludendo che possa essere considerata solo la misura
dell'indennità maturata al momento in cui il matrimonio è stato
sciolto;
che tale quota, inoltre, può essere richiesta solo se è
stata percepita dopo il passaggio in giudicato della sentenza di
divorzio che abbia riconosciuto il diritto ad un assegno di
mantenimento;
che, in base a tali premesse, il tribunale di Roma rileva che
la norma impugnata collega in modo certo il diritto alla quota del
trattamento di fine rapporto con l'effettiva percezione dello stesso
da parte dell'ex coniuge, con ciò dimostrando che il relativo
rapporto obbligatorio sorge e si perfeziona soltanto tra i due ex
coniugi, senza che sia possibile alcun coinvolgimento del datore di
lavoro;
che, tuttavia, la mancanza di un'azione diretta nei confronti
del datore di lavoro appare al rimettente in contrasto con l'invocato
parametro, in primo luogo perché l'avente diritto non ha alcuno
strumento, neppure cautelare, per realizzare il soddisfacimento del
proprio credito senza la collaborazione dell'ex coniuge, il che
sembra del tutto irrazionale, essendo il credito certo; ed in secondo
luogo perché la predetta mancanza assume un carattere "punitivo",
che è in contrasto con lo spirito della legge n. 74 del 1987, il cui
obiettivo è quello di tutelare il coniuge economicamente più
debole;
che il giudice rimettente, quindi, chiede la declaratoria di
illegittimità costituzionale della norma impugnata "nella parte in
cui non consente che il coniuge, nei cui confronti sia stata
pronunciata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti
civili del matrimonio (se non passato a nuove nozze ed in quanto
titolare di assegno divorzile), possa ottenere direttamente dal
datore di lavoro dell'ex coniuge la quota dell'indennità di fine
rapporto prevista nella stessa disposizione";
che nel presente giudizio è intervenuto il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non
fondata.
Considerato che l'attribuzione del quaranta per cento del
trattamento di fine rapporto costituisce uno strumento di tutela del
coniuge economicamente più debole (in armonia con le finalità di
cui alla legge 6 marzo 1987, n. 74), nel quale confluiscono profili
assistenziali e criteri di carattere compensativo (sentenza n. 23 del
1991);
che le concrete modalità con le quali la norma attribuisce
detta provvidenza economica non attingono la valenza di garanzia
costituzionale, poiché il riconoscimento di un'azione diretta contro
il datore di lavoro (o, viceversa, la necessità che il trattamento
di fine rapporto venga prima acquisito nel patrimonio dell'avente
diritto e poi trasferito, per la quota spettante, all'ex coniuge) si
appalesa come frutto di una scelta affidata alla discrezionalità del
legislatore ordinario;
che la norma impugnata, comunque, non ha finora ricevuto
dalla giurisprudenza e dalla dottrina un'interpretazione univoca sul
punto in contestazione, sicché il giudice rimettente avrebbe anche
potuto fornire una lettura diversa, allo stato non sussistendo un
diritto vivente in argomento;
che, pertanto, non essendo ravvisabile alcuna violazione del
precetto di cui all'art. 3 della Costituzione, la presente questione
dev'essere dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 12-bis della legge 1° dicembre
1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio),
nel testo introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74
(Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento del
matrimonio), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
dal tribunale di Roma, in composizione monocratica, con l'ordinanza
di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 4 luglio 2001.
Il Presidente: Ruperto
Il redattore: Santosuosso
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in Cancelleria il 6 luglio 2001.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:2001:237 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte