Ordinanza n. 238/1987
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/06/1987 · relatore Virgilio Andrioli
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 1, n.
3, del d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il
sequestro, il pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e
pensioni dei dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) in relazione
all'art. 545, comma 4, cod. proc. civ. promossi con le seguenti
ordinanze:
1) ordinanza emessa il 24 maggio 1983 dal Pretore di Catania
nella procedura esecutiva promossa da Marletta Placido contro
Bartolotta Rosa ed altra iscritta al n. 917 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67
dell'anno 1984;
2) ordinanza emessa il 10 maggio 1983 dal Pretore di Catania nel
procedimento civile vertente tra Banca di Credito S. Giuliano e La
Rosa Francesco ed altra iscritta al n. 918 del registro ordinanze
1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 67
dell'anno 1984;
Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 4 giugno 1987 il giudice
relatore Virgilio Andrioli;
Ritenuto che
1. - Con due ordinanze, emesse l'una il 24 maggio 1983 (comunicata
l'11 giugno e notificata il 20 settembre successivi; pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 67 del 7 marzo 1984 e iscritta al n. 917 reg.
ord. 1983) nel processo di espropriazione presso terzi tra Marletta
Placido, Bartolotta Rosa e Ferrovia Circumetnea, e l'altra il 10
maggio 1983 (comunicata il 19 maggio e notificata il 20 settembre;
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 67 del 7 marzo 1984 e iscritta
al n. 918 reg. ord. 1983) nel processo di espropriazione presso terzi
tra Banca di credito S. Giuliano, e Cammarata Salvinia e La Rosa
Francesco, il Pretore di Catania dichiarò rilevante e non
manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale
dell'art. 2 co. 1 d.P.R. 5 gennaio 1950, n. 180, in relazione
all'art. 545 co. 4 c.p.c. nella parte in cui non prevede la
pignorabilità e sequestrabilità degli stipendi, salari e
retribuzioni equivalenti, nonché delle pensioni, indennità che
tengono luogo di pensione e degli altri assegni di quiescenza
corrisposti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese di cui
all'art. 1 del citato d.P.R., fino alla concorrenza di un quinto per
ogni credito vantato nei confronti del personale, per contrasto con
l'art. 3 Cost.;
2. - Avanti la Corte nessuna delle parti si costituì ma spiegò
in ambo gli incidenti intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri, per il quale l'Avvocatura generale dello Stato argomentò e
concluse con atti depositati il 27 marzo 1984 per la manifesta
infondatezza ovvero infondatezza della proposta questione;
3. - Nell'adunanza del 4 giugno 1987 in camera di consiglio il
giudice Andrioli ha svolto relazione congiunta sui due incidenti;
Considerato che
4. - Con sent. 31 marzo 1987, n. 89 la Corte ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5
gennaio 1950, n. 180 (t.u. delle leggi concernenti il sequestro, il
pignoramento e la cessione degli stipendi, salari e pensioni dei
dipendenti delle pubbliche Amministrazioni) nella parte in cui, in
contrasto con l'art. 545 co. 5 c.p.c., non prevede la pignorabilità
e la sequestrabilità degli stipendi salari e retribuzioni
corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, aziende ed imprese di
cui all'art. dello stesso d.P.R. fino alla concorrenza di un quinto
per ogni credito vantato nei confronti del personale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i due incidenti sollevati dal Pretore di Catania con
ordinanze 24 maggio 1983 (n. 917 reg. ord. 1983) e 10 maggio 1983 (n.
918 reg. ord. 1983), dichiara inammissibile la questione di
costituzionalità dell'art. 2 co. 1 n. 3 d.P.R. 5 gennaio 1950, n.
180 nella parte in cui, in contrasto con l'art. 545 co. 4 c.p.c., non
prevede la pignorabilità e la sequestrabilità di stipendi, salari e
retribuzioni corrisposti da altri enti diversi dallo Stato, da
aziende ed enti di cui all'art. 1 dello stesso d.P.R. fino alla
concorrenza di un quinto per ogni credito vantato nei confronti del
personale, dichiarata fondata con sent. n. 89 del 1987.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 giugno 1987.
Il Presidente: ANDRIOLI
Il Redattore: ANDRIOLI
Depositata in cancelleria il 23 giugno 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte