Ordinanza n. 238/1995
Altra decisione · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 453/1993
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 24Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 23legge 87/1953
citata
- art. 1legge 131/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 5, del
decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia di
giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19, promossi con due ordinanze emesse il 17
gennaio 1994 dalla Corte dei conti, Sezione II giurisdizionale
centrale per le materie di contabilità pubblica, sulle istanze
proposte da Coscia Luigi ed altri e dal Procuratore Generale nei
confronti di Campobasso Emidia, iscritte ai nn. 268 e 269 del
registro ordinanze 1994 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Ritenuto che con due ordinanze di identico contenuto, la prima,
iscritta al n. 268 del registro ordinanze 1994, emessa nel corso di
un procedimento camerale per la sospensione della esecuzione di una
decisione di condanna per danno erariale di alcuni amministratori
della Unità Sanitaria Locale di Lucera, pronunciata dalla Sezione
giurisdizionale della Corte dei conti per la Regione Puglia e la
seconda, iscritta al n. 269 del registro ordinanze 1994, emessa nel
corso di un giudizio di appello avverso una decisione di
inammissibilità della domanda di condanna, per danno erariale, di un
erede di un amministratore della Unità Sanitaria Locale di Andria,
pronunciata dalla medesima Sezione giurisdizionale della Corte dei
conti per la Regione Puglia, la Corte dei conti, Sezione II
giurisdizionale centrale per le materie di contabilità pubblica, ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma
5, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti),
convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, nella parte in cui
prevede che le Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti
giudicano con tre magistrati, in riferimento agli artt. 3, 24, 97 e
111 della Costituzione;
che, il giudice rimettente ritiene che la norma impugnata sia
viziata di irragionevolezza, perché, nonostante l'affinità dei
ruoli svolti dalla Corte dei conti e dal Consiglio di Stato, specie a
seguito della riforma operata con la legge n. 19 del 1994, la
struttura della prima appare meno garantista di quella del giudice
amministrativo di secondo grado, perché opera con tre componenti,
anziché con cinque;
che sarebbe violato altresì l'art. 3 della Costituzione,
perché la norma impugnata tratterebbe in modo eguale situazioni
differenziate, quali sono quelle delle parti nei giudizi di primo e
secondo grado;
che, di conseguenza, sarebbe violato l'art. 24 della
Costituzione, perché non sarebbe assicurato nel migliore dei modi il
"giusto procedimento decisorio";
che non sarebbe rispettato l'art. 97 della Costituzione, perché
verrebbe ridotto l'apporto cognitivo sulla base del quale una
giurisdizione superiore, quale è la Corte dei conti in sede di
appello, giunge alle decisioni di sua competenza, senza che ciò sia
giustificato da esigenze parimenti rilevanti;
che, nell'opinione del giudice a quo, la riduzione della
composizione della Corte dei conti a tre membri lede anche l'art. 111
della Costituzione, perché tale previsione costituzionale, che
limita il ricorso in Cassazione contro le sentenze della Corte dei
conti ai soli motivi attinenti alla giurisdizione, presuppone che
tale organo sia composto da cinque membri, così come era stabilito,
prima che intervenisse la norma impugnata, dall'art. 4 del R.D. n.
1214 del 1934;
Considerato che le questioni hanno ad oggetto le medesime
disposizioni e possono essere riunite e congiuntamente decise;
che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è intervenuto
il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni urgenti in
materia di ordinamento della Corte dei conti), successivamente
reiterato con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n. 47 e con il
decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, il cui art. 1 modifica la
norma impugnata, prevedendo che le Sezioni giurisdizionali centrali
della Corte dei conti, in sede di appello, giudicano con cinque
magistrati;
che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti
vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare
l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui
pendente e decidere se dare applicazione alla nuova normativa ovvero,
nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevare, dinanzi a questa Corte,
questione di legittimità costituzionale, impugnando le norme
sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, ordina la restituzione degli atti alla Corte dei
conti, Sezione II giurisdizionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte