Ordinanza n. 238/1998
Altra decisione · depositata il 26/06/1998 · relatore Fernanda Contri
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
- art. 25Costituzione
- art. 3legge 662/1996
citata
- art. 68Approvazione del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro.
- art. 1legge 662/1996
- art. 73legge 662/1996
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 2,
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), promosso con
ordinanza emessa il 17 marzo 1997 dal Tribunale di Bologna nel
procedimento disciplinare promosso nei confronti di Forestieri Cesare
Alberto, iscritta al n. 345 del registro ordinanze 1997 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 25, prima serie
speciale, dell'anno 1997;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 3 giugno 1998 il giudice
relatore Fernanda Contri;
Ritenuto che nel corso di un procedimento disciplinare a carico di
un notaio che aveva omesso di presentare all'Ufficio del registro il
repertorio degli atti, relativamente al primo e al secondo
quadrimestre dell'anno 1996, per il controllo previsto dall'art. 68
del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, il Tribunale di Bologna ha
sollevato, in
riferimento all'art. 25, secondo comma, della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 73, comma 2, del
d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (Approvazione del testo unico delle
disposizioni concernenti l'imposta di registro), il quale, nel
disporre che il pubblico ufficiale, per l'omessa o tardiva
presentazione del repertorio a norma del comma 1 dell'art. 68 del
medesimo d.P.R., è punito con la pena pecuniaria indicata nel comma
1 e quando il ritardo superi i trenta giorni può essere sospeso
dall'esercizio delle funzioni, non indica né nel minimo, né nel
massimo, la durata della sospensione;
che, ad avviso del giudice rimettente, la inibizione temporanea
dall'esercizio professionale, comminata dalla censurata norma per la
violazione di un obbligo imposto dalla legge fiscale, non può
ricondursi ad alcuna delle infrazioni per le quali la legge notarile
(legge 16 febbraio 1913, n. 89) prevede l'irrogazione della sanzione
della sospensione, in quanto queste sono tutte fattispecie tipiche;
che la indeterminatezza della sanzione violerebbe quindi il
principio di legalità sancito dall'art. 25, secondo comma, della
Costituzione, il quale impone, invece, una completa definizione sia
dei precetti che delle sanzioni, tanto più quando queste ultime
siano idonee ad incidere su valori costituzionalmente tutelati, quali
lo svolgimento dell'attività professionale liberamente scelta;
che è intervenuto nel giudizio il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, che ha
concluso per l'inammissibilità o comunque per l'infondatezza della
questione.
Considerato che successivamente all'ordinanza di rimessione è
entrato in vigore il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 473
(Revisione delle sanzioni amministrative in materia di tributi sugli
affari, sulla produzione e sui consumi, nonché di altri tributi
indiretti, a norma dell'articolo 3, comma 133, lettera q), della
legge 23 dicembre 1996, n. 662), il cui art. 1, lettera e) ha
sostituito l'art. 73 del d.P.R. n. 131 del 1986, disponendo al comma
3 che se la presentazione del repertorio avviene con ritardo
superiore a sessanta giorni ovvero la sua regolarizzazione non
avviene nel termine stabilito dall'amministrazione finanziaria i
pubblici ufficiali possono essere sospesi dalle funzioni per un
periodo non superiore a sei mesi;
che in relazione alla indicata modifica legislativa e
all'applicabilità della medesima al giudizio a quo, in forza dei
nuovi principi introdotti in tema di sanzioni amministrative dal
decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472 (Disposizioni generali
in materia di sanzioni amministrative per le violazioni di norme
tributarie, a norma dell'articolo 3, comma 133, della legge 23
dicembre 1996, n. 662), occorre restituire gli atti al Tribunale
rimettente, perché valuti se, in conseguenza della nuova disciplina,
la questione sollevata sia tuttora rilevante.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti al tribunale di Bologna.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 15 giugno 1998.
Il Presidente: Vassalli
Il redattore: Contri
Il cancelliere: Milana
Depositata in cancelleria il 26 giugno 1998.
Il cancelliere: Milana
ECLI:IT:COST:1998:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte