Ordinanza n. 238/1999
Altra decisione · depositata il 11/06/1999 · relatore Valerio Onida
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 37legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di ammissibilità del conflitto tra poteri dello Stato
sorto a seguito della delibera del 16 settembre 1998 della Camera dei
deputati relativa alla insindacabilità delle opinioni espresse
dall'on. Vittorio Sgarbi nei confronti del dott. Giancarlo Caselli,
promosso dal Tribunale di Roma, sez. 10 penale, con ricorso
depositato il 22 gennaio 1999 ed iscritto al n. 107 del registro
ammissibilità conflitti.
Udito nella camera di consiglio del 12 maggio 1999 il giudice
relatore Valerio Onida.
Ritenuto che, con ordinanza depositata il 22 gennaio 1999, il
Tribunale di Roma ha sollevato conflitto di attribuzione fra poteri
dello Stato in relazione alla deliberazione del 16 settembre 1998 con
la quale la Camera dei deputati ha approvato la proposta della Giunta
per le autorizzazioni a procedere di dichiarare che i fatti per i
quali è in corso il procedimento penale instaurato davanti allo
stesso Tribunale nei confronti del deputato Vittorio Sgarbi -
imputato del delitto di diffamazione a mezzo stampa per avere, con
dichiarazioni rese ad agenzie giornalistiche, offeso, anche con
l'attribuzione di fatto determinato, la reputazione di Giancarlo
Caselli, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Palermo
- concernono opinioni espresse dal deputato Sgarbi nell'esercizio
delle sue funzioni, ai sensi dell'art. 68, primo comma, della
Costituzione;
che le dichiarazioni per cui è giudizio costituirebbero, secondo
il Tribunale ricorrente, condotta esulante dall'esercizio delle
funzioni di parlamentare, onde la Camera dei deputati avrebbe, con la
deliberazione di insindacabilità, illegittimantente esercitato il
proprio potere, avendo arbitrariamente valutato il presupposto del
collegamento delle opinioni espresse con la funzione parlamentare;
che, pertanto, il ricorrente chiede dichiararsi che "non spettava
alla Camera dei deputati la valutazione della condotta attribuita
all'on. Vittorio Sgarbi, in quanto estranea alla previsione dell'art.
68, primo comma, Cost.", e conseguentemente annullarsi la relativa
deliberazione adottata dalla Camera dei deputati nella seduta del 16
settembre 1998.
Considerato che in questa fase la Corte è chiamata, a norma
dell'art. 37, terzo e quarto comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, a delibare, senza contraddittorio, se il ricorso sia ammissibile
in quanto esista "la materia di un conflitto la cui risoluzione
spetti alla sua competenza", fermo restando il potere della Corte, a
seguito del giudizio, di pronunciarsi su ogni aspetto del conflitto,
ivi compresa la sua ammissibilità;
che, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte, il
conflitto promosso dall'autorità giudiziaria, chiamata a giudicare
della eventuale responsabilità di un parlamentare in relazione a
dichiarazioni da lui rese, nei confronti della Camera, che ha
valutato tali dichiarazioni come costituenti opinioni espresse dal
deputato o dal senatore nell'esercizio delle sue funzioni, in ordine
alla riconducibilità delle dichiarazioni stesse alla previsione
dell'art. 68, primo comma, della Costituzione, verte su attribuzioni
costituzionalmente garantite agli organi della giurisdizione, che si
assumono lese dalla deliberazione dell'Assemblea parlamentare, ed
insorge fra organi competenti a dichiarare in via definitiva la
volontà del potere cui appartengono (cfr., da ultimo, ordinanze nn.
37, 254 e 469 del 1998): onde il presente conflitto deve ritenersi
ammissibile, ai sensi dell'art. 37, quarto comma, della legge n. 87
del 1953.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara ammissibile il ricorso per conflitto di attribuzione
proposto dal Tribunale di Roma, nei confronti della Camera dei
deputati, con l'ordinanza in epigrafe;
Dispone:
a) che la cancelleria della Corte dia immediata comunicazione al
ricorrente della presente ordinanza;
b) che, a cura del ricorrente Tribunale di Roma, il ricorso e la
presente ordinanza siano notificati alla Camera dei deputati, in
persona del suo Presidente, entro il termine di trenta giorni dalla
comunicazione di cui sub a), per essere successivamente depositati,
con la prova dell'avvenuta notifica, presso la cancelleria della
Corte entro il termine fissato dall'art. 26, terzo comma, delle Norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Onida
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:238 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte