Ordinanza n. 239/1985
Altra decisione · depositata il 14/10/1985 · relatore Giovanni Conso
Norme in gioco
applicata al caso
usata come parametro
citata
- art. 41-bisd.P.R. 447/1988
- art. 4legge 879/1980
- art. 1legge 879/1980
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, secondo
comma, del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il
22 dicembre 1977 dal Pretore di Bracciano nel procedimento penale a
carico di Grappasonni Rolando ed altro, iscritta al n. 58 del registro
ordinanze 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
n. 94 dell'anno 1978.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
udito nella camera di consiglio del 1 ottobre 1985 il Giudice
relatore Giovanni Conso.
Ritenuto che il Pretore di Bracciano, con ordinanza del 22 dicembre
1977, ha denunciato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
l'illegittimità dell'art. 60 del codice di procedura penale, "nella
parte in cui esclude dalla rimessione i reati di competenza del pretore
che siano stati commessi dal conciliatore di un comune compreso nello
stesso mandamento dell'ufficio competente a conoscerne";
e che nel giudizio è intervenuta la Presidenza del Consiglio dei
ministri, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato,
chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata;
considerato che, successivamente alla pronuncia dell'ordinanza di
rimessione, è entrata in vigore la legge 22 dicembre 1980, n. 879, il
cui art. 4 ha espressamente abrogato l'art. 60 del codice di procedura
penale, e ciò a corollario dell'art. 1, che, attraverso l'inserimento
dell'art. 41- bis del codice di procedura penale, ha disciplinato ex
novo la competenza per i procedimenti riguardanti magistrati;
e che il disposto del predetto art. 1, in forza di quanto
espressamente statuito dall'art. 6, primo comma, della medesima legge
n. 879 del 1980, si applica a tutti i procedimenti in corso che, come
quello di specie, alla data di entrata in vigore di tale legge, non
siano "già stati rimessi dalla Corte di cassazione";
che, pertanto, è necessario restituire gli atti al giudice a quo
affinché la rilevanza della questione sollevata sia riesaminata alla
stregua della normativa sopravvenuta.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
ordina la restituzione degli atti al Pretore di Bracciano.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 ottobre 1985.
F.to: LIVIO PALADIN - ALBERTO
MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI -
GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO
- RENATO DELL'ANDRO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
ECLI:IT:COST:1985:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte