Ordinanza n. 239/1992
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 27/05/1992 · relatore Francesco Paolo Casavola
Norme in gioco
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, della legge 9 gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti
minimi di pensione e riordinamento delle norme in materia di
previdenza dei coltivatori diretti e dei coloni e mezzadri), promosso
con ordinanza emessa l'8 novembre 1991 dal Pretore di Lanciano nel
procedimento civile vertente tra Assunta Lanci ed I.N.P.S., iscritta
al n. 743 del registro ordinanze 1991 e pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica n. 4, prima serie speciale, dell'anno
1992;
Udito nella camera di consiglio del 15 aprile 1992 il Giudice
relatore Francesco Paolo Casavola;
Ritenuto che nel corso di un giudizio in cui la ricorrente,
titolare di pensione diretta di vecchiaia erogata dalla Gestione
speciale per gli artigiani, aveva richiesto l'integrazione al minimo
della pensione di riversibilità che le veniva corrisposta dal Fondo
speciale per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni, il Pretore di
Lanciano, con ordinanza emessa l'8 novembre 1991, ha sollevato, in
riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9 gennaio
1963, n. 9, nella parte in cui, malgrado le numerose decisioni della
Corte costituzionale in materia, preclude detta integrazione;
Considerato che la norma impugnata è già stata dichiarata
illegittima in parte qua da questa Corte con sentenza n. 165 del
1992;
che, pertanto, la proposta questione è manifestamente
inammissibile;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di
legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 9
gennaio 1963, n. 9 (Elevazione dei trattamenti minimi di pensione e
riordinamento delle norme in materia di previdenza dei coltivatori
diretti e dei coloni e mezzadri), sollevata, in riferimento all'art.
3 della Costituzione, dal Pretore di Lanciano con l'ordinanza di cui
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 maggio 1992.
Il Presidente: CORASANITI
Il redattore: CASAVOLA
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 27 maggio 1992.
Il cancelliere: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1992:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte