Ordinanza n. 239/1995
Altra decisione · depositata il 13/06/1995 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1legge 453/1993
usata come parametro
- art. 3Costituzione
- art. 97Costituzione
- art. 125Costituzione
- art. 111Costituzione
- art. 23legge 87/1953
citata
- art. 1legge 131/1995
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 5 e 8,
del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in materia
di giurisdizione e controllo della Corte dei conti), convertito dalla
legge 14 gennaio 1994, n. 19, promosso con ordinanza emessa l'11
maggio 1994 dalla Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale, sul
ricorso proposto da Mazziotti Maria Rosaria, iscritta al n. 589 del
registro ordinanze 1994 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1994;
Visto l'atto di costituzione di Mazziotti Maria Rosaria;
Udito nell'udienza pubblica del 16 maggio 1995 il Giudice relatore
Antonio Baldassarre;
Udito l'avv. Sebastiano Petrucci per Mazziotti Maria Rosaria;
Ritenuto che, nel corso di un giudizio in materia pensionistica,
promosso con ricorso in appello da Mazziotti Maria Rosaria, avverso
una pronuncia della Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per
la Regione Lazio, la Corte dei conti, Sezione III giurisdizionale ha
sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi
5 e 8, del decreto-legge 15 novembre 1993, n. 453 (Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti),
convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19, per violazione degli
artt. 3, 97, 125, secondo comma, e 111, secondo e terzo comma, della
Costituzione;
che, ad avviso del giudice remittente, le disposizioni
impugnate, nella parte in cui non prevedono che avverso le sentenze
rese in primo grado in materia pensionistica dalle Sezioni
giurisdizionali regionali della Corte dei conti sia proponibile
ricorso in appello dinanzi alle Sezioni giurisdizionali centrali
della medesima Corte, si pongono in contrasto con gli artt. 3 e 125
della Costituzione, perché determinano una irragionevole disparità
di trattamento in ordine alla garanzia del doppio grado di
giurisdizione, escludendo tale garanzia per le controversie in
materia di pensioni dei pubblici impiegati, mentre essa è prevista
per tutte le altre controversie relative al rapporto di pubblico
impiego e, più in generale, relative al rapporto di lavoro, pubblico
e privato, nonché per tutte le altre controversie di competenza
della Corte dei conti in materia contabile;
che, sempre ad avviso del giudice a quo, le norme impugnate
recano altresì una lesione all'art. 111 della Costituzione, perché
tale precetto costituzionale affermerebbe il principio del ricorso in
Cassazione nei confronti di tutte le pronunce giurisdizionali,
principio derogabile soltanto nei confronti di decisioni rese da
organi giurisdizionali di vertice, tra i quali non possono essere
ricomprese le Sezioni giurisdizionali regionali della Corte dei
conti;
che il giudice remittente ritiene che le norme impugnate siano
lesive dell'art. 97 della Costituzione e del principio di
ragionevolezza, perché le controversie in materia pensionistica dei
dipendenti civili dello Stato, nonostante la loro rilevanza sociale,
sarebbero le sole, nel nostro ordinamento, ad essere affidate ad un
giudice periferico e di unico grado, senza che tale scelta possa
essere giustificata alla luce di particolari esigenze;
che si è costituita dinanzi alla Corte costituzionale la parte
privata del giudizio a quo, chiedendo l'accoglimento della questione
e adducendo, a sostegno di tale richiesta, argomenti del tutto simili
a quelli prospettati nell'ordinanza di rimessione;
Considerato che, successivamente all'ordinanza di rimessione, è
intervenuto il decreto-legge 23 dicembre 1994, n. 718 (Disposizioni
urgenti in materia di ordinamento della Corte dei conti),
successivamente reiterato con il decreto-legge 25 febbraio 1995, n.
47 e con il decreto-legge 29 aprile 1995, n. 131, il cui art. 1
modifica le norme impugnate, prevedendo che avverso le sentenze rese
dalle Sezioni giurisdizionali regionali è ammesso l'appello alle
Sezioni giurisdizionali centrali della Corte dei conti in tutte le
materie di loro competenza, compresa la materia delle pensioni;
che, in relazione alla menzionata modifica legislativa, gli atti
vanno restituiti al giudice a quo, al quale spetta valutare
l'incidenza dello ius superveniens nel giudizio dinanzi a lui
pendente e decidere se dare applicazione alla nuova normativa ovvero,
nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 23 della
legge 11 marzo 1953, n. 87, sollevare, dinanzi a questa Corte,
questione di legittimità costituzionale, impugnando le norme
sopravvenute.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Ordina la restituzione degli atti alla Corte dei conti, Sezione III
giurisdizionale.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 2 giugno 1995.
Il Presidente e redattore: BALDASSARRE
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 13 giugno 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte