Ordinanza n. 239/1999
Questione dichiarata infondata · depositata il 11/06/1999 · relatore Giuliano Vassalli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 60legge 689/1981
usata come parametro
citata
- art. 1-sexieslegge 312/1985
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo
comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema
penale), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1998 dal
pretore di Milano, iscritta al n. 165 del registro ordinanze 1999 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 12, prima
serie speciale, dell'anno 1999.
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
Ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 maggio 1999 il giudice
relatore Giuliano Vassalli.
Ritenuto che il pretore di Milano con ordinanza in data 30 novembre
1998 ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione,
questione di legittimità costituzionale dell'art. 60, ultimo comma,
della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale),
nella parte in cui esclude l'applicazione delle pene sostitutive ai
reati previsti dalle leggi in materia urbanistica ed edilizia, quando
per detti reati la pena detentiva non è alternativa a quella
pecuniaria;
che a parere del giudice rimettente l'esclusione di che trattasi
non opererebbe per le violazioni previste dall'art. 1-sexies del
d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella
legge 8 agosto 1985, n. 431 (c.d. "legge Galasso") giacché,
trattandosi di violazioni concernenti la tutela delle zone di
particolare interesse ambientale, esulerebbero dalla materia
urbanistica ed edilizia cui la disposizione impugnata ha inteso
invece riferirsi;
che, a sostegno di questa interpretazione, il giudice rimettente
osserva che attraverso recenti pronunce la Corte di cassazione ha
consolidato l'orientamento sopraindicato, con la conseguenza che
l'ammissibilità della pena sostitutiva per il reato di cui all'art.
1-sexies del d.-l. 27 giugno 1985, n. 312, convertito nella legge 8
agosto 1985, n. 431 sarebbe oramai assurta a "diritto vivente"
contrariamente a quanto ritenuto da questa Corte con la sentenza n.
145 del 1997;
che alla stregua di tale interpretazione risulterebbe pertanto
compromesso il principio di uguaglianza, considerato che la
violazione delle norme penali poste a tutela del paesaggio,
espressamente presidiato dall'art. 9 della Carta fondamentale,
sarebbe punita con sanzioni meno severe, grazie appunto al meccanismo
della sostituzione, rispetto a quelle comminate per le violazioni
edilizie ed urbanistiche;
che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello
Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata manifestamente
infondata, essendo analoga a quella già decisa in tal senso da
questa Corte con l'ordinanza n. 480 del 1994.
Considerato che questa Corte, chiamata a pronunciarsi sul medesimo
tema, ha osservato che la prospettiva ermeneutica sulla quale si è
radicata la denunciata disparità di trattamento non può ritenersi
assurta al rango di "diritto vivente", e che questa valutazione deve
essere confermata in considerazione dei contrasti tuttora esistenti
sul punto nella giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass., Sez.
terza penale, n. 8578 del 24 luglio 1998), mentre d'altra parte non
potendosi ravvisare una assoluta identità delle previsioni poste a
raffronto, quella concernente l'edilizia e l'urbanistica e quella
concernente il paesaggio, non risulta nel complesso vulnerata la
ragionevolezza intrinseca del divieto denunciato, permettendo così
di escludere che la disciplina addotta come tertium comparationis
evidenzi un uso costituzionalmente censurabile della discrezionalità
legislativa (v. sentenza n. 145 del 1997, nonché, fra le altre, le
ordinanze n. 153 del 1998 e n. 24 del 1999);
che pertanto, non adducendo il giudice a quo argomenti nuovi o
diversi da quelli allora esaminati, la questione deve essere
dichiarata manifestamente infondata.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 60, ultimo comma, della legge 24 novembre
1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento
all'art. 3 della Costituzione, dal pretore di Milano con l'ordinanza
in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 giugno 1999.
Il Presidente: Granata
Il redattore: Vassalli
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria l'11 giugno 1999.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1999:239 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte