Ordinanza n. 24/1962
Questione dichiarata infondata · depositata il 27/03/1962 · relatore Giuseppe Branca
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 29legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha deliberato in camera di consiglio la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7,
del T.U. 16 maggio 1960, n. 570, promosso con deliberazione emessa il
23 marzo 1961 dal Consiglio comunale di S. Nicola dell'Alto nel
procedimento su ricorso di Palmieri Severino, iscritta al n. 77 del
Registro ordinanze 1961 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica n. 155 del 24 giugno 1961.
Ritenuto che con la suddetta deliberazione è stata sollevata la
questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, n. 7, del T.U.
16 maggio 1960, n. 570, in riferimento agli artt. 48 e 24 della
Costituzione;
Considerato che la questione, in riferimento all'art. 24 della
Costituzione, è stata già decisa da questa Corte, la quale con
sentenza 3 luglio 1961, n. 42, l'ha dichiarata non fondata in relazione
all'art. 15, n. 6, dello stesso T.U. con motivazione che vale anche per
l'art. 15, n. 7, ora denunciato;
che in questa sede è intervenuto il Presidente del Consiglio dei
Ministri;
che anche in riferimento all'art. 48 della Costituzione, rispetto
al quale, peraltro, non si deducono particolari motivi di
illegittimità costituzionale della norma denunciata, non v'è motivo
di discostarsi dalla precedente decisione, in quanto essa ha precisato
che i casi di ineleggibilità consentiti dalla Costituzione non sono
soltanto quelli a cui si riferisce lo stesso art. 48, terzo comma,
mentre, come ha già affermato questa Corte nella sentenza n. 43 del 3
luglio 1961, il principio dell'eguaglianza del voto, stabilito dal
citato art. 48, secondo comma, della Costituzione, non riguarda
direttamente il risultato concreto della manifestazione di volontà
dello elettore;
Visti gli artt. 26, secondo comma, e 29 della legge 11 marzo 1953,
n. 87, e l'art. 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi
davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 15, n. 7, del T.U. 16 maggio 1960, n. 570,
proposta con la deliberazione di cui in epigrafe e ordina il rinvio
degli atti al Consiglio Comunale di S. Nicola dell'Alto.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 marzo 1962.
GIUSEPPE CAPPI - GASPARE AMBROSINI -
MARIO COSATTI - FRANCESCO PANTALEO
GABRIELI - GIUSEPPE CASTELLI AVOLIO -
ANTONINO PAPALDO - NICOLA JAEGER -
GIOVANNI CASSANDRO - BIAGIO
PETROCELLI - ANTONIO MANCA - ALDO
SANDULLI - GIUSEPPE BRANCA - MICHELE
FRAGALI - COSTANTINO MORTATI -
GIUSEPPE CHIARELLI.
ECLI:IT:COST:1962:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte