Ordinanza n. 24/1971
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 17/02/1971 · relatore Michele Fragali
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 11legge 1264/1927
- art. 11r.d. 1334/1928
usata come parametro
citata
- art. 134Costituzione
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 11 del r.d.
31 maggio 1928, n. 1334 (regolamento per l'esecuzione della legge 23
giugno 1927, n. 1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle
professioni sanitarie), promosso con ordinanza emessa il 1 luglio 1969
dal pretore di Desio nel procedimento penale a carico di Bertolini
Pietro, iscritta al n. 307 del registro ordinanze 1969 e pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 207 del 13 agosto 1969.
Udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1971 il Giudice
relatore Michele Fragali.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 1 luglio 1969 il pretore di
Desio, nel procedimento penale a carico di Bertolini Pietro su
eccezione proposta dalla parte, sollevava la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 11 del r.d. 31 maggio 1928, n. 1334;
Considerato che l'art. 11 è contenuto in un provvedimento che reca
il titolo "Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n.
1264, sulla disciplina delle arti ausiliarie delle professioni
sanitarie" ed è stato come tale approvato con r.d. 31 maggio 1928, n.
1334, udito il parere del Consiglio di Stato e del Consiglio superiore
di sanità e sentito il Consiglio dei ministri;
che pertanto si palesa l'inammissibilità della proposta questione,
poiché il giudizio di legittimità costituzionale a norma dell'art.
134 della Costituzione deve avere per oggetto una legge o un atto
avente forza di legge;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
avvalendosi della procedura in camera di consiglio consentita dagli
artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo
comma, delle Norme integrative, dichiara la manifesta inammissibilità
della questione proposta dal pretore di Desio con l'ordinanza emessa il
1 luglio 1969 sulla legittimità costituzionale dell'art. 11 del
Regolamento per l'esecuzione della legge 23 giugno 1927, n. 1264 (sulla
disciplina delle arti ausiliarie delle professioni sanitarie, approvato
con r.d. 31 maggio 1928, n. 1334) in riferimento all'art. 33 della
Costituzione.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1971.
GIUSEPPE BRANCA - MICHELE FRAGALI -
COSTANTINO MORTATI - GIUSEPPE
CHIARELLI - GIUSEPPE VERZÌ -
FRANCESCO PAOLO BONIFACIO - LUIGI
OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE
ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO
MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI
- NICOLA REALE - PAOLO ROSSI.
ECLI:IT:COST:1971:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte