Ordinanza n. 24/1983
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 01/02/1983 · relatore Antonino de Stefano
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 23legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi riuniti di legittimità costituzionale dell'art. 10
della legge della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina
delle sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale),
promossi con le seguenti ordinanze:
1) ordinanza emessa il 30 giugno 1977 dal pretore di Morbegno nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Fallati Emilio ed altri e
Sindaco di Delebio ed altri, iscritta al n. 124 del registro ordinanze
del 1978 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 154
del 5 giugno 1978;
2) ordinanza emessa il 21 gennaio 1980 dal pretore di Gallarate nei
procedimenti civili riuniti vertenti tra Crocca Luigi e il Sindaco di
Casale Litta, iscritta al n. 128 del registro ordinanze del 1980 e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 124 del 7
maggio 1980.
Visto l'atto di intervento, nel giudizio promosso con l'ordinanza
emessa dal pretore di Morbegno il 30 giugno 1977, del Presidente pro -
tempore della Giunta regionale della Lombardia, rappresentato e difeso
dagli avvocati Umberto Pototschnig e Vitaliano Lorenzoni;
udito nella camera di consiglio del 22 dicembre 1982 il Giudice
relatore Antonino De Stefano.
Ritenuto che con ordinanza emessa il 30 giugno 1977 il pretore di
Morbegno ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, dell'art. 10 della legge
della Regione Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle
sanzioni amministrative pecuniarie di competenza regionale), per
contrasto con i principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello
Stato, "dato che, mentre la citata disposizione di legge prevede a
titolo di oblazione il pagamento di una somma pari alla metà
dell'ammontare massimo della sanzione fissata dalla legge, l'art. 5
della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (come pure l'art. 162
c.p.) prescrive al contrario a titolo di oblazione il pagamento di una
somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione fissata
dalla legge";
che con ordinanza emessa il 21 gennaio 1980 il pretore di Gallarate
ha sollevato anch'egli questione di legittimità costituzionale, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, del citato art. 10 della
legge della Regione Lombardia n. 28 del 1976, per contrasto con i
principi fondamentali stabiliti dalla legge dello Stato, osservando che
detta norma "prevede a titolo di oblazione il pagamento di una somma
pari alla metà dell'ammontare massimo della sanzione fissata dalla
legge, nonché, al terzo comma, stabilisce che ciò non può avvenire
per le sanzioni pecuniarie superiori a lire 500.000, laddove l'art. 5
della legge statale 24 dicembre 1975, n. 706 (come pure l'art. 162
c.p.) prescrive al contrario a titolo di oblazione il pagamento di una
somma pari ad un terzo dell'ammontare massimo della sanzione fissata
dalla legge senza alcun limite all'oblazione per le sanzioni
amministrative punite nel massimo con sanzione più alta".
Considerato che i relativi giudizi possono essere riuniti,
trattandosi di questioni in parte identiche in parte connesse;
che le ordinanze di rimessione non svolgono alcuna motivazione in
ordine alla rilevanza, nei giudizi di provenienza, delle dedotte
questioni di legittimità costituzionale, né contengono il menomo
riferimento alle concrete fattispecie, restando in tal modo eluso il
precetto dell'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che fa obbligo
al giudice a quo di esporre nell'ordinanza di rimessione i termini ed i
motivi della questione;
che deve, pertanto, in armonia con la giurisprudenza di questa
Corte (da ultimo, ordinanze n. 202 e n. 203 del 1982), dichiararsi la
manifesta inammissibilità delle questioni per assoluta carenza di
motivazione in punto di rilevanza.
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i procedimenti iscritti ai nn. 124 R.O. 1978 e 128 R.O.
1980,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge della Regione
Lombardia 20 agosto 1976, n. 28 (Disciplina delle sanzioni
amministrative pecuniarie di competenza regionale), sollevate, in
riferimento all'art. 117 della Costituzione, con le ordinanze emesse,
rispettivamente, il 30 giugno 1977 (R.O. n. 124 del 1978) dal pretore
di Morbegno, ed il 21 gennaio 1980 (R.O. n. 128 del 1980) dal pretore
di Gallarate.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 1983.
F.to: LEOPOLDO ELIA - MICHELE ROSSANO
- ANTONINO DE STEFANO - GUGLIELMO
ROEHRSSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO
BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO
MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO
MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA -
VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI
- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO -
ETTORE GALLO.
GIOVANNI VITALE - Cancelliere
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