Ordinanza n. 24/1987
Questione dichiarata infondata · depositata il 22/01/1987 · relatore Francesco Greco
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 276legge 1579/1960
- art. 46legge 703/1952
usata come parametro
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 276 (così
come modificato dalla legge 22 dicembre 1960 n. 1579), 277, primo
comma (così come modificato dall'art. 46 legge 2 luglio 1952 n. 703)
e terzo comma, del r.d. 14 settembre 1931
n. 1175 (Testo Unico per la finanza locale) promosso con ordinanza
emessa il 19 gennaio 1979 dalla Corte di Appello di Bologna nel
procedimento civile vertente tra Montalti Carlo e Comune di Cesena
iscritta al n. 632 del registro ordinanze 1979 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 304 dell'anno 1979;
Visto l'atto di costituzione di Montalti Carlo nonché l'atto di
intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;
Udito nella camera di consiglio del 12 dicembre 1986 il Giudice
relatore Francesco Greco;
Ritenuto che la Corte di Appello di Bologna dubita della
legittimità costituzionale degli artt. 276 (come modificato dalla
legge 22 dicembre 1960 n. 1579), 277, primo comma (come modificato
dall'art. 46 della legge 2 luglio 1952 n. 703) e terzo comma del r.d.
14 settembre 1931 n. 1175, nella parte in cui, prevedendo che, per
determinare l'imponibile ai fini dell'imposta di famiglia in
relazione ad un dato anno, il periodo di riferimento cui vanno
riconnessi i presupposti dell'imposta stessa è quello dei dodici
mesi anteriori al termine di denuncia, precluderebbero la
possibilità di tenere
conto di eventuali diminuzioni dell'imponibile nell'anno di
riferimento del tributo ed impedirebbero così, in violazione
dell'art. 53 Cost., la correlazione di esso all'effettiva capacità
contributiva del soggetto dell'imposta;
che, ai fini dell'applicazione dell'imposta de qua, ormai non
più esistente, entro il 20 settembre di ogni anno il capo famiglia
doveva denunciare i cespiti familiari, in relazione ai quali sarebbe
stato determinato l'imponibile da tassarsi secondo le tariffe
comunali;
che erano esonerati dall'obbligo della denuncia i contribuenti
già iscritti a ruolo, rispetto ai quali le condizioni di
tassabilità fossero rimaste invariate (art. 274, comma terzo, r.d.
cit.), potendo essi, altrimenti, denunciare al Comune le variazioni
intervenute;
che, dovendo la denuncia essere effettuata entro la data
suddetta, in coincidenza della quale il contribuente non era in grado
di conoscere con esattezza la situazione economica familiare relativa
all'intero anno, si rendeva necessario il riferimento all'anno solare
precedente a quello in cui la denuncia stessa era stata presentata;
che, sulla base di questa o, in mancanza di essa,
dell'accertamento dell'ufficio e, per quanto riferito, tenendosi
conto delle variazioni indicate dallo stesso contribuente, venivano
compilati i ruoli e gli avvisi di accertamento entro il 30 giugno
dell'anno successivo a quello in cui era stata o si sarebbe dovuta
presentare la denuncia:
che tale essendo la disciplina dell'imposta in questione, è
evidente che non sussiste la lamentata violazione dell'art. 53 Cost.,
in quanto la determinazione dell'imposta risultava adeguata alla
capacità contributiva del soggetto passivo della stessa;
che, invero, non sussistevano presunzioni assolute di
titolarità di cespiti in base ai quali era effettuata la
determinazione dell'imponibile, essendo sempre consentito al
contribuente denunciare le variazioni della consistenza dei cespiti
stessi;
che, pertanto, non è pertinente il richiamo al precedente
giurisprudenziale di questa Corte (sent. n. 200/76, che ha dichiarato
l'illegittimità costituzionale di una norma fiscale che poneva
presunzioni assolute di redditività a danno del contribuente, senza
che allo stesso fosse possibile fornire alcuna prova contraria);
che, invece, vanno, in materia, ricordate altre decisioni della
Corte (n. 77/67; n. 129/69) che hanno ritenuto la legittimità delle
presunzioni fiscali sempre che esse, come nella specie, non siano
assolute e conservino al contribuente la facoltà di provare le
avvenute diminuzioni o, perfino, la cessazione del reddito;
che, infine, non rileva, per la stessa, la sola circostanza del
riferimento alla possidenza di cespiti nell'anno solare precedente la
denuncia, in quanto detto sistema non è, in astratto, contrario
all'invocato precetto costituzionale ed è in vigore anche per altri
tipi di imposte (es. I.R.P.E.F.);
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale degli artt. 276, modificato dalla legge 22 dicembre
1960 n. 1579, 277, comma primo modificato dall'art. 46 legge 2 luglio
1952, n. 703, e terzo, r.d. 14 settembre 1931 n. 1175, sollevata
dalla Corte di Appello di Bologna in riferimento all'art. 53 Cost.,
con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 gennaio 1987.
Il Presidente: LA PERGOLA
Il Redattore: GRECO
Depositata in cancelleria il 22 gennaio 1987.
Il direttore della cancelleria: VITALE
ECLI:IT:COST:1987:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte