Ordinanza n. 24/1988
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1988 · relatore Giuseppe Borzellino
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 1d.P.R. 637/1972
usata come parametro
citata
- art. 8legge 825/1971
- art. 1r.d. 3270/1923
- art. 47legge 87/1953
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo
comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina dell'imposta
sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 14
febbraio 1979 dalla Commissione tributaria di 1° grado di Genova,
iscritta al n. 509 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 280 dell'anno 1984;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 25 novembre 1987 il Giudice
relatore Giuseppe Borzellino;
Ritenuto che, con ordinanza emessa il 14 febbraio 1979, la
Commissione tributaria di primo grado di Genova, ha sollevato, in
riferimento all'art. 76 Cost., questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni),
"nella parte in cui prevede che l'imposta (sulle successioni) si
applica anche nel caso di immissione nel possesso temporaneo dei beni
dell'assente";
che ha spiegato intervento il Presidente del Consiglio dei
ministri.
Considerato, intanto, che la l. 9 ottobre 1971 n. 825 nel
conferire al Governo delega per la revisione del regime tributario
delle successioni e donazioni non ha inteso con la formula usata n.1
dell'art. 8 - far ampio riferimento all'istituto ereditario cui
applicarsi l'imposta, con riguardo evidente, cioè, anche ai
presupposti della imposizione, quali già previsti dall'art.1 del
r.d. 30 dicembre 1923 n. 3270;
che sussiste d'altra parte, ai fini tributari, sostanziale
equiparabilità tra l'immissione nel possesso dei beni dell'assente e
la successione a causa di morte, poiché gli immessi nel possesso
temporaneo acquistano il godimento sui beni dell'assente, mentre in
caso di ritorno dello scomparso è accordato il rimborso dell'imposta
già riscossa (d.P.R. n. 637 cit.: art. 47, primo comma, n. 2);
Visti gli artt. 26 della l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme
Integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità
costituzionale dell'art. 1, secondo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972
n. 637 (Disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni),
sollevata, in riferimento all'art. 76 Cost., dalla Commissione
tributaria di primo grado di Genova con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della
Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 gennaio 1988.
Il Presidente: SAJA
Il redattore: BORZELLINO
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1988.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1988:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte