Ordinanza n. 24/1990
Questione dichiarata inammissibile · depositata il 23/01/1990 · relatore Antonio Baldassarre
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 279/1989
- art. 8d.l. 279/1989
usata come parametro
citata
- art. 26legge 87/1953
- art. 25legge 87/1953
- art. 9legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto
legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia di
evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei
patronati), promossi con ricorsi delle Regioni Umbria,
Emilia-Romagna, Veneto, Lombardia e Piemonte, notificati il 1°, il 4
e il 6 settembre 1989, depositati in cancelleria l'8, il 12 e il 15
successivi ed iscritti ai nn. 73, 74, 75, 76 e 77 del registro
ricorsi 1989;
Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Uditi nella Camera di Consiglio del 13 dicembre 1989 i Giudici
relatori Antonio Baldassarre e Mauro Ferri;
Ritenuto che le Regioni Umbria e Toscana, con ricorsi identici
notificati il 1° settembre 1989 (reg. ric. nn. 73 e 74 del 1989),
hanno sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 8
del decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in
materia di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri
sociali, di sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento
dei patronati), in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125
della Costituzione;
che la Regione Veneto, con ricorso notificato il 4 settembre
1989 (reg. ric. n. 75 del 1989), ha sollevato questione di
legittimità costituzionale della medesima disposizione del
decreto-legge n. 279 del 1989, in riferimento agli artt. 5, 117, 118,
119 e 125 della Costituzione;
che, infine, anche le Regioni Lombardia e Piemonte, con ricorsi
identici notificati il 6 settembre 1989 (reg. ric. nn. 76 e 77 del
1989), hanno sollevato questione di legittimità costituzionale della
medesima disposizione del decreto-legge n. 279 del 1989, in
riferimento agli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117 e 119 della
Costituzione;
che in tutti i giudizi si è costituito il Presidente del
Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura
Generale dello Stato, chiedendo che le questioni siano dichiarate
inammissibili o comunque infondate;
Considerato che i giudizi, avendo ad oggetto la medesima norma,
vanno riuniti per essere decisi congiuntamente;
che il decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 non è stato
convertito in legge entro il termine di sessanta giorni dalla sua
pubblicazione, come risulta dal comunicato pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 235, serie generale, del 7 ottobre 1989;
che, pertanto, secondo la consolidata giurisprudenza di questa
Corte (v., da ultimo, ord. n. 10 del 1990), le questioni di
legittimità costituzionale sollevate dalle Regioni ricorrenti devono
essere dichiarate manifestamente inammissibili;
Visti l'art. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87, e gli artt. 25 e
9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla
Corte costituzionale;
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Riuniti i giudizi, dichiara la manifesta inammissibilità delle
questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8 del
decreto-legge 5 agosto 1989, n. 279 (Disposizioni urgenti in materia
di evasione contributiva, di fiscalizzazione degli oneri sociali, di
sgravi contributivi nel Mezzogiorno e di finanziamento dei patronati)
sollevate, con i ricorsi indicati in epigrafe, dalle Regioni Umbria e
Toscana in riferimento agli artt. 5, 77, 117, 118, 119 e 125 della
Costituzione; dalla Regione Veneto in riferimento agli artt. 5, 117,
118, 119 e 125 della Costituzione; e dalle Regioni Lombardia e
Piemonte in riferimento agli artt. 24, 77, 81, 101, 113, 117 e 119
della Costituzione.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 18 gennaio 1990.
Il Presidente: SAJA
I relatori: BALDASSARRE - FERRI
Il cancelliere: MINELLI
Depositata in cancelleria il 23 gennaio 1990.
Il direttore della cancelleria: MINELLI
ECLI:IT:COST:1990:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte