Ordinanza n. 24/1995
Questione dichiarata infondata · depositata il 19/01/1995 · relatore Enzo Cheli
Norme in gioco
applicata al caso
- art. 8legge 440/1992
- art. 3legge 440/1992
- art. 14legge 440/1992
- art. 3legge 8/1993
- art. 9legge 8/1993
- art. 14legge 415/1989
usata come parametro
citata
- art. 3legge 38/1990
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente ORDINANZA nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 8, secondo
comma, e 3, sesto comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440
(Disposizioni urgenti in materia di finanza derivata e di
contabilità pubblica), dell'art. 14, secondo e quarto comma, del
decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di
finanza locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni,
nonché disposizioni varie) e dell'art. 3, sesto comma, e 9, primo
comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni urgenti
in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica), promosso
con ordinanza emessa il 15 febbraio 1994 dal Tribunale amministrativo
regionale per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, sul ricorso
proposto dal Comune di Camporotondo Etneo contro il Ministero
dell'Interno ed altro, iscritta al n. 391 del registro ordinanze 1994
e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 27 prima
serie speciale dell'anno 1994;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 14 dicembre 1994 il Giudice
relatore Enzo Cheli;
Ritenuto che nel corso del giudizio promosso dal Comune di
Camporotondo Etneo per chiedere l'annullamento del decreto del
Prefetto di Catania n. 440/sett. 3° del 30 giugno 1993, di
irrogazione di sanzione ai sensi dell'art. 3, sesto comma, del
decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440; del decreto del Ministro
dell'interno n. 18005/74604/02 del 16 ottobre 1993, di rigetto del
ricorso avverso il suddetto decreto prefettizio; nonché della
circolare del Ministro dell'interno F.L. n. 21/1992, posta a base dei
suddetti decreti, il T.A.R. per la Sicilia, sezione distaccata di
Catania, con l'ordinanza di cui in epigrafe, ha sollevato questione
di legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, e 3,
sesto comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica),
non convertito; dall'art. 14, secondo e quarto comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415 (Norme urgenti in materia di finanza
locale e di rapporti finanziari tra lo Stato e le Regioni, nonché
disposizioni varie), convertito in legge, con modificazioni, dalla
legge 28 febbraio 1990, n. 38; e degli artt. 3, sesto comma, e 9,
primo comma, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza derivata e di contabilità pubblica),
convertito in legge, con modificazioni, della legge 19 marzo 1993, n.
68;
che, a giudizio del giudice a quo, le disposizioni impugnate
risulterebbero lesive degli artt. 3 e 97 della Costituzione per il
fatto di stabilire, rispettivamente, al 30 novembre 1992 la data
ultima per la rideliberazione in aumento, con effetto dall'anno in
corso, delle tariffe della tassa di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani, al fine di rispettare l'obbligo di copertura minima del costo
del servizio, in misura non inferiore al 50%, di cui all'art. 14 del
decreto-legge n. 415 del 1989, ed al 31 marzo 1993 la data ultima per
la trasmissione da parte dei Comuni della certificazione definitiva
comprovante il rispetto del suddetto obbligo, al fine di non
incorrere nella sanzione della perdita dell'incremento del fondo
perequativo per la finanza locale, di cui all'art. 3, sesto comma,
del decreto-legge n. 440 del 1992, imponendo così agli stessi Comuni
un termine ritenuto irragionevolmente breve per gli adempimenti
procedimentali indispensabili, tanto più che tali adempimenti
sarebbero in parte condizionati dalla attività di altre
amministrazioni;
che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel
giudizio tramite l'Avvocatura generale dello Stato, ha chiesto che la
questione sia dichiarata inammissibile per difetto di rilevanza, per
essere stata sollevata nella fase cautelare del giudizio a quo dopo
l'accoglimento della domanda di sospensione dell'atto, e comunque
infondata nel merito;
Considerato che l'eccezione di inammissibilità deve essere
respinta in quanto il separato provvedimento, precedente l'ordinanza
di rimessione, con il quale il T.A.R. remittente ha disposto la
temporanea sospensione degli atti impugnati fino alla ripresa del
giudizio cautelare successiva alla pronuncia di questa Corte, per il
suo carattere interinale, non ha determinato l'esaurimento del potere
del giudice amministrativo nella fase cautelare del giudizio né,
quindi, il venir meno del requisito della rilevanza della sollevata
questione (v. sent. n. 444 del 1990);
che la questione risulta manifestamente inammissibile in
riferimento agli artt. 3, sesto comma, e 8, secondo comma, del
decreto-legge n. 440 del 1992, trattandosi di decreto-legge che ha
perso la sua efficacia a seguito della mancata conversione;
che la questione risulta altresì manifestamente inammissibile
in riferimento all'art. 14, secondo e quarto comma, del decreto-legge
n. 415 del 1989, dal momento che su tale articolo l'ordinanza di
remissione non formula specifiche censure;
che il termine del 31 marzo 1993, di cui all'art. 9, primo
comma, del decreto-legge n. 8 del 1993 (cui si collega la sanzione
disposta nell'art. 3, sesto comma, dello stesso decreto-legge), nel
determinare un periodo di quattro mesi a disposizione dei Comuni per
il perfezionamento degli atti di ridefinizione delle tariffe, non
risulta, in relazione ai tempi ordinari di adozione delle tariffe,
viziato da irragionevolezza, tenuto conto del grado di
discrezionalità spettante in materia al legislatore e della funzione
sollecitatoria della normativa in questione, volta a disincentivare i
ritardi nell'azione amministrativa da parte degli enti locali;
che, per questo profilo, la questione deve essere, pertanto,
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di
legittimità costituzionale degli artt. 8, secondo comma, e 3, sesto
comma, del decreto-legge 19 novembre 1992, n. 440, e dell'art. 14,
secondo e quarto comma, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415,
sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal
T.A.R. per la Sicilia, sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza
in epigrafe;
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale degli artt. 3, sesto comma, e 9, primo comma, del
decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, sollevata, in riferimento agli
artt. 3 e 97 della Costituzione, dallo stesso T.A.R. per la Sicilia,
sezione distaccata di Catania, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 1995.
Il Presidente: CASAVOLA
Il redattore: CHELI
Il cancelliere: DI PAOLA
Depositata in cancelleria il 19 gennaio 1995.
Il direttore della cancelleria: DI PAOLA
ECLI:IT:COST:1995:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte