Ordinanza n. 24/1996
Questione dichiarata infondata · depositata il 05/02/1996 · relatore Mauro Ferri
Norme in gioco
usata come parametro
citata
- art. 425Codice di procedura penale
- art. 1legge 105/1993
- art. 26legge 87/1953
Epigrafe
ha pronunciato la seguente Ordinanza nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 34, comma 2,
del codice di procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 18
maggio 1995 dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Neri Giovanna,
iscritta al n. 470 del registro ordinanze 1995 e pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 36, prima serie speciale, dell'anno 1995;
Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei
ministri;
Udito nella camera di consiglio del 22 novembre 1995 il Giudice
relatore Mauro Ferri;
Ritenuto che il giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3, 24, 25,
76 e 77 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale
dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte
in cui non prevede l'incompatibilità a partecipare alla successiva
udienza preliminare del giudice per le indagini preliminari che abbia
ordinato al pubblico ministero, ai sensi dell'art. 409, comma 5, del
medesimo codice, di formulare l'imputazione;
che il remittente - il quale premette di essere a conoscenza
delle sentenze nn. 401 e 502 del 1991, nonché delle successive
ordinanze (n. 162 del 1992 e n. 203 del 1994) con le quali questa
Corte ha già esaminato la medesima questione dichiarandola non
fondata - argomenta l'odierna riproposizione della questione
basandosi su di un elemento di ritenuta novità costituito dalla
soppressione del termine "evidente" dal testo dell'art. 425 del
codice di procedura penale (disposta dall'art. 1 della legge 8 aprile
1993, n. 105), per effetto della quale il giudice dell'udienza
preliminare è ora chiamato a valutare i contenuti delle indagini con
una più ampia capacità di cognizione, e quindi, a suo avviso, con
un vaglio critico assimilabile a quello proprio del giudizio di
merito;
che, quindi, la norma impugnata si porrebbe in contrasto:
con l'art. 3 della Costituzione: per disparità di trattamento
"tra l'imputato tratto avanti al giudice per l'udienza preliminare a
seguito di richiesta di rinvio a giudizio del pubblico ministero, e
quello nei cui confronti è incardinata udienza preliminare ex
officio", e cioè ex art. 409, comma 5, del codice di procedura
penale;
con l'art. 24 della Costituzione: per violazione del diritto di
difesa, in quanto le argomentazioni difensive dell'imputato sono già
state valutate dal medesimo giudice e ritenute insufficienti a
suffragare la richiesta di archiviazione;
con l'art. 25 della Costituzione: poiché il giudice che dà
ordine di formulare l'imputazione, esprime, per ciò stesso, una
valutazione fortemente significativa del merito dell'accusa, e perde
quindi la sua qualità di giudice naturale;
con gli artt. 76 e 77 della Costituzione: per violazione della
direttiva n. 67 dell'art. 2 della legge di delega n. 81 del 1987:
"posto che la mancata previsione di incompatibilità incide altresì
sul principio della divisione tra parte requirente ed organo
giudicante, e, per conseguenza, sull'affermata terzietà del
giudice";
Considerato che questione identica è già stata dichiarata non
fondata con le sentenze nn. 401 e 502 del 1991 e 124 del 1992 nelle
quali si è rilevato che il legislatore ha ristretto le previsioni
d'incompatibilità vincolandole a due condizioni: che il giudice
abbia previamente compiuto una valutazione "contenutistica"
dell'accusa e delle prove, e che debba poi partecipare ad un
"giudizio", inteso come attività finalizzata alla decisione sul
merito della regiudicanda;
che nella situazione in esame - ha affermato la Corte - ricorre
la prima condizione ma non la seconda, in quanto il giudice
dell'udienza preliminare non è chiamato ad esprimere valutazioni sul
merito dell'accusa, bensì a valutare la legittimità della domanda
di giudizio formulata dal pubblico ministero (cfr. sentenza n. 64 del
1991);
che l'elemento di novità sulla base del quale il giudice a quo
ripropone la questione (costituito dalla soppressione del termine
"evidente" dal testo dell'art. 425) non può portare a diverse
conclusioni: ed infatti, posto che il giudice dell'udienza
preliminare allorquando dispone che il pubblico ministero formuli
l'imputazione compie una valutazione sul contenuto dell'accusa, ciò,
tuttavia, non incide sull'altro termine di riferimento rappresentato
dalla mancanza di una valutazione sul merito della responsabilità
dell'imputato nella decisione conclusiva presa all'esito dell'udienza
preliminare;
che al riguardo è utile sottolineare che l'esplicito
intendimento del legislatore era appunto quello di evitare che al
provvedimento di rinvio a giudizio fosse attribuito un "peso"
eccessivo, e quindi una portata condizionante sui successivi esiti
del processo, mentre ove si dovesse ritenere che l'udienza
preliminare è "giudizio" a tutti gli effetti, detta decisione si
trasformerebbe in una pesante ipoteca gravante sul destino
processuale dell'imputato a causa della pre-delibazione della sua
responsabilità penale;
che, infine, questa Corte ha già avuto occasione di affermare
che l'imparzialità del giudice non può dirsi, in via generale,
intaccata da una qualsiasi valutazione già compiuta nello stesso
procedimento (cfr. cit. sentenza n. 124 del 1992), e, in particolare,
per quanto qui rileva, all'interno della stessa fase del
procedimento, intesa quale ordinata sequenza di atti, ciascuno dei
quali legittima, prepara e condiziona quello successivo; poiché,
infatti, ogni provvedimento ordinatorio o istruttorio implica o può
implicare una delibazione del merito, ove si dovesse ritenere
altrimenti, ne deriverebbe un'assurda frammentazione del procedimento
con l'attribuzione di ciascun segmento di esso ad un giudice diverso
(cfr. anche, per un caso analogo, sentenza n. 448 del 1995);
che pertanto, non ravvisandosi argomenti che inducano questa
Corte a mutare il proprio precedente avviso, la questione va
dichiarata manifestamente infondata;
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.
87, e 9, secondo comma, della Norme integrative per i giudizi davanti
alla Corte costituzionale.
Dispositivo
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità
costituzionale dell'art. 34, comma 2, del codice di procedura penale
sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 76 e 77 della
Costituzione, dal giudice per le indagini preliminari presso il
Tribunale di Roma con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 1996.
Il presidente: Ferri
Il redattore: Ferri
Il cancelliere: Di Paola
Depositata in cancelleria il 5 febbraio 1996.
Il direttore della cancelleria: Di Paola
ECLI:IT:COST:1996:24 · Testo integrale dai dati aperti della Corte costituzionale (CC BY-SA 3.0) · scheda sul sito della Corte